La confessione è una dichiarazione di scienza qualificata, resa personalmente dalla parte o dal suo procuratore speciale, avente ad oggetto la verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all’altra parte (art. 2730):

  • essa ha efficacia di prova legale se proviene da persona capace di disporre del diritto oggetto del processo ex art. 2731 (es. non lo sono il difensore, il sostituto processuale, l’incapace, il fallito) e se verte su fatti relativi a diritti disponibili ex art. 2733 co. 2. In caso contrario deve essere liberamente apprezzata dal giudice;
  • se alla dichiarazione confessoria si accompagna quella di altri fatti o circostanze tendenti a inficiare l’efficacia del fatto confessato ovvero a modificarne o estinguerne gli effetti , vige il principio di inscindibilità della dichiarazione (art. 2734). Essa ha efficacia di prova legale nella sua integrità se l’altra parte non contesta i fatti o le circostanze aggiunte. In caso di contestazione, la dichiarazione (sia nella parte contra se che in quella pro se) viene completamente rimessa al prudente apprezzamento del giudice (art. 2734). Tale norma ha un duplice rilievo:
    • (teorico) attribuisce forza di prova alle dichiarazioni pro se accompagnate a dichiarazioni contra se;
    • (pratico) la maggioranza delle dichiarazioni confessorie sono dichiarazioni complesse che ricadono sotto la disciplina dell’art. 2734.

Esistono due tipologie di confessione:

  • la confessione giudiziale (art. 2733), che può essere spontanea, se contenuta in qualsiasi atto processuale firmato dalla parte personalmente , salvo il caso di dichiarazioni rese in sede di interrogatorio libero, o provocata (interrogatorio formale ex art. 230). Sebbene non sia esplicitato da alcuna disposizione di legge, è pacifico che la confessione giudiziale sia inammissibile qualora sia diretta a provare un contratto per cui è richiesta la forma scritta ad substantiam;
  • la confessione stragiudiziale(art. 2735), che può essere fatta alla parte o a chi la rappresenta. Essa ha la medesima efficacia probatoria di quella giudiziale se viene fatta alla parte o a chi la rappresenta. Qualora sia fatta ad un terzo o sia contenuta in testamento, invece, deve essere liberamente apprezzata dal giudice. In caso di confessione stragiudiziale si pone il problema della sua prova nel processo:
    • se viene resa mediante documento il problema non si pone;
    • se viene resa in forma orale è necessario ricorrere alla prova per testimoni, che è inammissibile qualora la confessione verta su un oggetto per il quale la prova testimoniale non è ammessa dalla legge (art. 2735 co. 2).
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