Individuato il giudice competente per materia o per valore è necessario individuare il giudice territorialmente competente. La competenza per territorio si distingue in inderogabile e derogabile per accordo delle parti. L’art. 29, in particolare, dispone che le parti, fuori dalle ipotesi previste dall’art. 28, possono derogare mediante accordo ai criteri previsti dalla legge per determinare il giudice competente per territorio e, se lo stabiliscono espressamente, attribuire anche carattere esclusivo al foro convenzionale. La clausola di deroga della competenza per territorio, comunque, per essere valida deve essere espressamente approvata per iscritto.

In relazione ai fori, ossia agli uffici giudiziari territorialmente competenti, occorre distinguere tra:

  • fori generali, che sono quelli davanti ai quali ognuno può essere convenuto per qualsiasi controversia non espressamente riservata ad altri fori;
  • fori speciali, che sono quelli individuati specificamente per determinate controversie e che possono diventare esclusivi qualora il convenuto abbia diritto ad esservi tratto a preferenza di qualsiasi altro;
  • fori elettivamente concorrenti, che si hanno quando l’attore può scegliere a sua discrezione tra più fori;
  • fori successivamente concorrenti, che si hanno quando l’attore può scegliere un foro solo in mancanza dell’altro;
  • fori derogabili o inderogabili, a seconda che si rientri o meno in una delle ipotesi previste dall’art. 28 (fori esclusivi possono essere derogabili).
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