La disciplina dettata dall’art. 56 (delitto tentato) ben si armonizza col nostro sistema penale misto:

  • in nome dell’istanza soggettivistica, si sancisce la punibilità del tentativo.
  • in nome dell’istanza oggettivistica e legalistica, si incentra il tentativo sul requisito tipico dell’idoneità e univocità a realizzare il delitto perfetto, e lo si punisce con una meno diminuita entro limiti prestabiliti dalla legge, in modo da non conferire al giudice un eccessivo potere discrezionale.

Per il nostro sistema penale, la punibilità del tentativo deve fondarsi sia sulla manifestazione della volontà criminosa sia sulla messa in pericolo del bene protetto, non potendosi prescindere né dall’una né dall’altra. Come ogni reato, infatti, anche il delitto tentato non è costituito:

  1. dall’elemento soggettivo.
  2. dall’elemento oggettivo.

Elemento soggettivo

Sotto l’aspetto soggettivo, il delitto tentato presenta caratteri parzialmente propri rispetto al delitto perfetto, essendo pacifico che:

  • il delitto tentato è un delitto doloso: il concetto di tentare , infatti, è incompatibile con la colpa.
  • il dolo del tentativo è dolo di consumazione.

Controverso è se esso sia identico al dolo del delitto perfetto, sebbene appaia prevalente la tesi negativa, per cui il dolo del tentativo è intenzione di commettere il delitto perfetto, con conseguente esclusione del dolo eventuale. Tale tesi, in particolare, si fonda:

  • sullo stesso concetto di tentativo, che implica una volontà orientata verso uno scopo e non la mera accettazione del rischio di un possibile evento.
  • sulla ricezione di tale concetto nella dizione legislativa della direzione univoca degli atti, la quale, pur riguardando innanzitutto il comportamento materiale, implica anche un corrispondente atteggiamento della volontà.

Circa l’accertamento del dolo, si ha un ribaltamento del procedimento ordinario. Mentre nel delitto perfetto si parte dal fatto materiale per accertare, poi, se il soggetto lo abbia voluto, nel delitto tentato va prima accertato il fine criminoso cui l’agente tendeva, perché solo in rapporto al concreto piano dell’agente è possibile valutare l’idoneità e la direzione univoca degli atti.

La prova del dolo, comunque, sottostando alle stesse regole che valgono per il dolo in generale, può essere data con qualsiasi mezzo.

Elemento oggettivo

Sotto il profilo oggettivo il delitto tentato è costituito da due elementi:

  • uno negativo, che consiste nel non compimento dell’azione o nel non verificarsi dell’evento. Coll’indicare alternativamente questi due requisiti negativi, il legislatore ha voluto intendere che si ha delitto tentato sia nel caso in cui il soggetto abbia posto in essere l’intera condotta che avrebbe potuto produrre l’evento (es. sparare mancando la vittima), sia nel caso in cui abbia soltanto iniziato l’attività diretta, senza però portarla a termine (es. prendere la mira ma venire disarmato prima di premere il grilletto).

La mancata perfezione del delitto, comunque, deve essere imputabile a fattori impeditivi, estranei alla condotta, elemento questo essenziale, perché altrimenti il tentativo non può essere configurato per inidoneità della condotta (tentativo inidoneo). Il tentativo, inoltre, si perfeziona nel momento in cui è stato posto in essere il minimum necessario e sufficiente di atti idonei ed univoci, mentre si consuma nel momento in cui viene meno la possibilità del compimento dell’azione o del verificarsi dell’evento, e quindi anche della desistenza e del recesso.

  • un elemento positivo, che consiste nel duplice requisito dell’idoneità e dell’univoca direzione degli atti. Per un’adeguata scelta tra le possibile e controverse interpretazioni di tali requisiti, comunque, va premesso che:
    • il tentativo non consente soluzioni che appaghino pienamente le opposte esigenze di certezza giuridica e di difesa sociale.
    • la formula dell’art. 56 deve comunque essere interpretata in conformità al principio di offensività, in modo che sia costantemente assicurata la reale pericolosità del tentativo punibile.
    • la pericolosità del tentativo non può che consistere nel pericolo della realizzazione del delitto perfetto.
    • il pericolo di realizzazione del delitto perfetto deve presentare una sua attualità, in modo tale che non sia ipotetico, ma reale.
Richiedi gli appunti aggiornati
* Campi obbligatori

Lascia un commento