Un criterio inattaccabile per delle distinzioni è quello che si basa sulle diverse modalità di tipicizzazione dell’illecito penale rispetto agli altri illeciti. Quello penale risulta molto più tipicizzato di quello civile in quanto l’illecito penale è descritto con fattispecie molto dettagliate, mentre per quello civile il legislatore configura modelli sommari. Anche nel 2043, molto meglio tipicizzato, si possono far rientrare una serie di comportamenti in quanto l’ingiustizia dipende dalla violazione di obblighi più svariati. Per l’illecito penale la legge cerca di fotografare nel modo meglio possibile la realtà del fatto storico che concretamente si potrà verificare. Ciò si evince anche nelle fattispecie che potrebbero sembrare più generiche (quelle “a forma libera, in cui la condotta ha rilevanza solo per esser collegata/collegabile a un certo evento da un nesso di casualità). Un esempio è l’omicidio: è punita ogni condotta umana che cagioni morte d’un uomo. Con un’analisi però ci si accorge che il legislatore da molta enfasi al comportamento: es omicidio doloso punito di più di quello colposo e oltre a ciò la legge ipotizza una serie di elementi eventuali e accessori che rendono più complesso il tutto (esempi: scriminanti, attenuanti, aggravanti). Da ciò deduciamo che illecito penale è illecito di modalità di lesione, illecito civile è illecito di semplice lesione. Una lesione oggettiva è la partenza anche dell’illecità penale ma vs illecito civile costruisce la rilevanza di essa in base a modalità che devono accompagnare il suo verificarsi tenendo anche conto delle caratteristiche personali del soggetto agente. Unendo a ciò le nozioni di imputabilità e pericolosità sociale avvalendosi anche del 133 1° si può parlare di esso come illecito personale.

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