A differenza del reato complesso, continuato e permanente, il reato abituale è una categoria di creazione dottrinale, non rinvenendosi alcuna disciplina di esso. Si dice abituale il reato per l’esistenza del quale la legge richiede la reiterazione intervallata di più condotte identiche ed omogenee. Tale reato abituale, a sua volta, si dice:

  • proprio, quando consiste nella ripetizione di condotte che sono in sé non punibili (es. sfruttamento della prostituzione) o che possono essere non punibili (es. maltrattamenti familiari).
  • improprio, quando consiste nella ripetizione di condotte che già di per sé costituenti reato (es. relazione incestuosa).

Accanto al reato necessariamente abituale, comunque, parte della dottrina ammette anche il reato eventualmente abituale, in cui la reiterazione non è necessaria, potendo il reato perfezionarsi anche con una sola condotta, ma qualora si verifichi dà pur sempre luogo ad un solo reato (es. esercizio abusivo di una professione).

Le legge ricorre alla figura del reato abituale (o a condotta reiterata):

  • perché ritiene che la singola condotta non presenti un sufficiente disvalore per essere punita.
  • (oppure) perché, essendo nella pratica la reiterazione di certi atti la normalità, si pone l’esigenza di evitare gli eccessi del cumulo delle pene.

Si tratta, comunque, di un’unificazione soprattutto esteriore, fondata sulla piena capacità offensiva del bene protetto soltanto ad opera dei molteplici atti cumulativamente considerati, oppure sull’id quod plerumque accidit.

Quanto all’elemento soggettivo, non può accogliersi la tesi che, al fine di fondare il reato abituale su un’unità ontologica, richiede un dolo unitario, costituito dalla rappresentazione e deliberazione iniziale (anticipate) del complesso di condotte da realizzare. Sul paino pratico, infatti, tale soluzione finirebbe per negare il reato abituale nei casi, piuttosto frequenti, in cui la reiterazione degli atti venga decisa di volta in volta, al di fuori di qualsiasi programma preordinato e della stessa possibilità di un’originaria previsione unitaria (es. maltrattamenti per ubriachezza).

Deve quindi ritenersi sufficiente la coscienza e la volontà, di volta in volta, delle singole condotte, accompagnate dalla consapevolezza che la nuova condotta si aggiunga alle precedenti, dando vita con queste ad un sistema di comportamenti offensivi.

Il reato abituale, in particolare:

  • si perfeziona con la realizzazione del minimum di condotte e con la frequenza, necessari ad integrare quel sistema di comportamenti in cui si concreta tale reato e la cui valutazione è affidata alla discrezionalità del giudice.
  • si consuma quando cessa la condotta reiterata.
  • può presentarsi in forma di tentativo, che si ha quando il soggetto pone in essere, senza successo, atti idonei e diretti in modo non equivoco a commettere quei fatti che, da soli o aggiungendosi ad altri, avrebbero integrato la serie minima richiesta per l’esistenza del reato abituale.
  • può presentarsi in forma di concorso, che si ha quando la partecipazione riguarda un numero di episodi sufficiente ad integrare la serie minima, necessaria ad integrare il reato abituale.
  • può essere colposo.
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