Il primo e ovvio requisito dell’elemento oggettivo è che il reato sia commesso da un numero di soggetti superiore a quello che la legge ritiene necessario per l’esistenza del reato:

  • nei reati monosoggettivi, sono necessari e sufficienti almeno due soggetti.
  • nei reati plurisoggettivi, il concorso è possibile da parte di uno o più soggetti, autori di condotte atipiche rispetto alla fattispecie plurisoggettiva di parte speciale.

Si pone però il problema se possano considerarsi concorrenti tutte le persone che cooperano materialmente alla commissione del reato, anche se non imputabili o non punibili (es. immunità). In base al nostro diritto positivo, il carattere plurisoggettivo della fattispecie deve essere distinto dal problema della punibilità dei concorrenti e da quello del titolo della responsabilità, con la duplice conclusione:

  • che chiunque cooperi materialmente alla commissione di un reato può assumere la veste di concorrente, ed il concorso può esistere anche tra persone non tutte punibili o anche tutte non punibili.
  • che, per integrare la fattispecie del concorso, occorre il contributo di più soggetti, ma non anche che questi siano tutti imputabili e punibili e abbiano agito con dolo o con colpa.

Deve quindi essere respinta la contraria opinione secondo la quale per assumere la qualifica di concorrente il soggetto dovrebbe essere imputabile e punibile. Secondo tale teoria, in particolare, nel caso di un soggetto che si avvale della cooperazione di soggetti non imputabili o non punibili, egli rispenderebbe sulla base non della fattispecie plurisoggettiva, ma del reato monosoggettivo, a patto che ne sia l’autore (esecutore materiale) oppure l’autore mediato.

In questo secondo caso, siamo in presenza della cosiddett teoria dell’autore mediato, ossia di colui che usa un altro essere umano non punibile come strumento materiale per commettere un reato. Secondo il nostro ordinamento tale teoria risulta essere:

  • inammissibile, perché fondata su un’occulta analogia in malam partem della norma incriminatrice di parte speciale.
  • inutile, dal punto di vista pratico, perché le suddette disposizioni già espressamente sanciscono che del reato risponde non l’esecutore materiale, ma chi si è servito di lui.
  • superata, dal punto di vista sistematico, perché in tutti i casi sopraelencati il soggetto risponde non quale autore mediato, ma come concorrente (art. 110), venendo sottoposto alla disciplina del concorso.
  • smentita dall’art. 111, essendo l’ipotesi ivi prevista collocata nel campo del concorso, dall’art. 112 co. 4, da cui si ricava che anche il soggetto non imputabile e non punibile può concorrere nel reato, e dall’art. 119, da cui si desume che sono concorrenti anche le persone non punibili per mancanza di dolo o di imputabilità.
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