Il perno su cui ruota il diritto penale dell’offesa è l’oggetto giuridico penale, ossia il bene o l’interesse che viene tutelato dalla norma incriminatrice. I concetti di bene-interesse, tuttavia, non esprimono una concezione economico-utilitaristica dell’oggetto giuridico, dal momento che essi possono riguardare anche entità immateriali e avere a proprio contenuto i più vari valori spirituali (es. libertà di coscienza, riservatezza, dignità umana).

Ciò è apparso ancora più evidente con la raggiunta chiarificazione tra:

  • oggetto materiale, ovvero l’entità (fisica o non fisica) su cui cade la condotta tipica.
  • oggetto giuridico, ovvero la relazione tra il soggetto e l’entità nella sua attitudine a soddisfare un’esigenza umana (materiale o immateriale).

(es. nell’omicidio l’oggetto materiale è il corpo umano, mentre l’oggetto giuridico è la vita).

L’oggetto giuridico assolve tre distinte funzioni:

  1. politico-garantista.
  2. sistematico-classificatoria.
  3. dommatico-interpretativa.
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