Secondo questo la pena non può esser superiore a quella che sarebbe applicabile alla stregua del cosiddetto “cumulo materiale”. Ora la lettera della norma fa espresso riferimento solo alla pena, ma tutto ciò che sta a fondamento dell’istituto induce a ritenere che il principio va esteso oltre i confini della pena principale. Ciò significa che la continuazione di più reati esecutivi dello stesso disegno criminoso, dà di regola luogo ad una fattispecie unitaria solo ove ciò si traduce in favor rei o comunque non peggiori la situazione che si sarebbe avuta col cumulo materiale. Tuttavia ogni volta che la scissione della continuazione dei singoli reati che la pongono in essere sia più favorevole per il colpevole, alla considerazione unitaria della fattispecie complessa subentra la considerazione degli illeciti che ne fanno parte. Ora però c’è un importante principio stabilito dal 158 C.P. per cui al 1° si legge che il termine della prescrizione per il reato continuato, decorre dal giorno in cui è cessata la continuazione. Così il trattamento diviene più severe di quello dettato per il concorso materiale, in quanto in quest’ultimo caso il termine della prescrizione decorre per ciascun reato dal giorno della consumazione, mentre in caso di continuazione il termine stesso coincide con la fine della continuazione, quindi l’effetto estintivo è posticipato rispetto a quello che si sarebbe prodotto per i vari reati giudicati in concorso materiale. Sarebbe allora fondato il dubbio di legittimità cos del 158 per violazione del 3 e 24 cos. ma la deroga del 158 riguarda solo la determinazione del dies a quo della prescrizione, non toccando i tempi necessari a prescrivere. Il 157 è d’altronde molto chiaro: per determinare il tempo necessario a prescrivere, si ha riguardo al massimo della pena stabilito per il reato consumato o tentato, tenuto conto dell’aumento massimo di pena stabilito per le circostanze aggravanti e della diminuzione minima stabilita per quelle attenuanti. Si potrebbe fare un’estensione analogica del 157? Chi volesse far ciò dovrebbe applicare l’aumento per la continuazione nel massimo, cioè il triplo della pena stabilita per la violazione più grave. Se le violazioni esecutive dello stesso disegno criminoso fossero due, si applicherebbe quella più favorevole al reo.

Tempo necessario a prescrivere (172 6° C.P.). Nel caso di concorso di reati (e quindi di continuazione) si deve tener conto della pena inflitta per ciascuno dei reati ritenuti in continuazione. per Gallo vien fuori la necessità che, prima di arrivare alla pena per la continuazione, sia specificata sia la pena per la violazione più grave ma anche la pena che si sarebbe inflitta a ognuno di essi, isolatamente considerato.

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