Colpevole è solo l’azione che infranga una Pretesa con determinate caratteristiche strutturali. Ci si riferisce al concetto di colpevolezza come figura di qualificazione dell’intero comportamento. In rapporto a una certa norma, a seconda del tipo di comportamento astrattamente previsto, il fatto umano o è solo antigiuridico (esempio: violazione di un dovere) o è solo colpevole (esempio: violare un obbligo). La qualifica di colpevolezza rappresenta un’antigiuridicità molto atteggiata: l’antigiuridicità soggettiva, presente in ogni caso in cui per imputare a uno un certo contegno esterno si richieda un elemento spirituale, soggettivo (può esser dolo o colpa ma non si esaurisce solo in questi: serve l’apporto del 27 Costituzione) che vada oltre la semplice realizzazione fisica della condotta o la determinazione causale dell’evento. Importante sottolineare che nei delitti la colpa ha carattere complementare: trova posto se c’è una disposizione che la preveda espressamente come modalità di realizzazione di un fatto criminoso, nelle contravvenzioni, agli effetti dell’accollo del fatto oggettivo, è equiparata al dolo (salvo che la struttura del reato è solo dolosa o colposa). Ex lege il delitto è colposo o vs l’intenzione quando l’evento anche se preveduto non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza nonché per inosservanza di leggi, regolamenti, discipline. Anche qui (cm per il dolo) la definizione concerne non il criterio di imputazione di per se considerato bensì il delitto da tale criterio contrassegnato. Questi presupposti del delitto colposo sono validi anche per le contravvenzioni ed ex C.P. p anche nell’illecito civile e amministrativo.

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