Sul piano formale l’illecito civile è un fatto umano previsto da una fattispecie cui sono collegate conseguenze sanzionatorie civilistiche. La domanda sorta porta a chiedersi sul piano sostanziale cosa renda un fatto penalmente o per contro civilmente rilevante come illecito. Una risposta potrebbe essere considerare un momento prenormativo, per cui l’illecito penale desta maggior allarme rispetto a quello civile: ma ciò è approssimativo (esempio: una contravvenzione è meno grave di un danneggiamento colposo di una statua(illecito civile). Un’altra risposta è che l’illecito civile offende un interesse patrimoniale, quello penale extra-patrimoniale (sbagliato, il C.P. si interessa di offese patrimoniali, e il C.C. di interessi non patrimoniali (esempio: art 7). L’indagine si è spostata su un piano post-normativo. In base a ciò l’illecito penale è di regola illecito colpevole perchè per realizzarlo occorre che il fatto sia stato commesso con l’elemento soggettivo dolo (generale) o colpa (subordinatamente all’espressa previsione di legge); l’illecito civile è di solito incolpevole perchè per realizzarlo è sufficiente l’oggettivo verificarsi del fatto senza il comportamento. Si è contestato ciò sostenendo che il 2043 C.C. parla di offesa cagionata “colposamente o dolosamente”: ma l’illecito civile per Gallo non è fondato sul 2043 che parla invece di “danno ingiusto” dove l’ingiustizia non si riferisce al danno ma al comportamento di chi l’ha causato. Ma indipendentemente dalla colpa o dolo il fatto costituisce già illecito e sarà sanzionato con le altre sanzioni civili o non che scendono. Riguardo gli illeciti amministrativi dopo la l.689/1981 le differenze con i modelli penalistici si sono attenuati: un esempio sono gli art 1-12 che sono contigui ai principi di materia penale, anche perché la legge stessa si chiama “Modifiche al sistema penale”. Gallo si chiede se sul piano funzionale ciò sia giusto, ma comunque per lui è importante che una serie di torti non siano più illecito penale.

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