Cosci/volontà è presente come elemento Costituzione del fatto di reato ogni volta che la condotta non sia cagionata dalla forza maggiore (cioè ogni volta che l’uomo non agisce ma è fatto agire). Quindi ex 45 causa di forza maggiore sarà la forza maggiore in senso stretto ossia la forza esterna che, per il suo potere irresistibile, determina la persona in modo necessario ed inevitabile ad un movimento corporeo o a uno stato di inerzia (commettere un atto) o quiete (omettere un atto e a ciò si dedica il 46 per puntualizzare come del fatto commesso dalla persona costretta risponde l’autore della violenza). Vedremo più avanti che nei reati dolosi la coscienza/volontà della condotta è sempre costituita da un impulso cosciente, nei reati colposi talvolta è affermata a volte alla stregua di criteri psicologici, a volte alla stregua di criteri normativi di imputazione. Interessante poi notare come ogni ordinamento non rinuncia a sanzionare quei comportamenti che, anche se non sorretti da un impulso cosciente e volontario, sono riferibili a coscienza/volontà della persona in quanto rientranti nei suoi poteri di dominio e controllo. Questo potere viene meno in ogni caso in cui difetti l’elemento condizionante l’attualità dell’obbligo e quindi la sua violazione (ciò accade quando si verifica una situazione che rende impensabile un atto della volontà rivolto a controllare/impedire la condotta come ad esempio l’epilessia, cioè casi di incoscienza involontaria ovvero rende irrealizzabile ogni atto derivante dalla contraria volontà del soggetto agente come la forza fisica a cui non ci si può opporre). Bisogna poi precisare il regime di imputazione degli elementi del fatto non costituenti oggetto del dolo o della colpa. Abbiamo visto come il 42 1° enunci come criteri d’imputazione dolo, colpa, preterintenzione. Il 3° dello stesso art prevede i casi in cui l’accollo dell’evento sia disposto diversamente da quanto stabilito nei commi precedenti. Questa diversità potrebbe far pensare che si ponga anche verso il delitto preterintenzionale, ma l’analisi delle fattispecie contrassegnate dall’imputazione regolata dal 42 3° porta a ritenere che questa diversità non sussiste quindi il criterio di imputazione è sempre lo stesso tanto nel delitto preterintenzionale (584) che in ogni altro caso di evento non addebitato a titolo di dolo/colpa. Prima della Costituzione il C.P. prevedeva il criterio di imputazione diverso da dolo colpa, cioè quello dell’accollo per responsabilità oggettiva: in pratica bastava che l’evento (fonte di fattispecie ma non del fatto) fosse ricollegabile alla condotta del soggetto agente quale effetto a causa. Il 27 Costituzione ha enunciato però un requisito minimo d’imputazione soggettiva che concerna tutta la fattispecie penalmente rilevante. In base a tutto ciò per l’evento ci dovrà esser riferibilità a coscienza/volontà ma essa andrà accertata usando il criterio medio di massime d’esperienza modellate sull’id quod plerumque accidit.

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