Se ordinariamente il meccanismo sanzionatorio è messo in azione di ufficio senza quindi necessità che la notizia di reato sia comunicata all’autorità competente da persona legittimata, vi sono reati di minore importanza o lesivi di interessi privati la cui procedibilità è subordinata alla realizzazione da parte di soggetti qualificati di condizioni che permettono l’inizio del procedimento. Ex 120 C.P. per certi reati la procedibilità è sempre subordinata alla dichiarazione di volontà della persona offesa dal reato (la querela). Dichiarazione necessaria anche se il reato sia stato commesso all’estero (l’istanza). Sempre per la procedibilità nei confronti di reati commessi all’estero, in certe ipotesi è prescritta la richiesta del Ministero della Giustizia. La procedibilità di ufficio è invece effettuata mediante denuncia: con essa si sottopone all’organo competente la notizia di un supposto reato con le specificazioni richieste da legge. La denuncia può esser fatta da chi non è offeso dal reato, può esser sostituita dalla conoscenza diretta che del reato abbia l’organo preposto all’azione penale. Ci sono dei casi in cui è condizionato non l’inizio, bensì il proseguimento dell’esercizio dell’azione: esse sono le condizioni di proseguibilità.

Ragione della distinzione tra condizioni di procedibilità e di punibilità (C.P.P.). il 345 C.P.P. ammette il successivo esercizio dell’azione penale per lo stesso fatto e vs la stessa persona se la condizione di procedibilità o proseguibilità sia stata successivamente ritualmente attuata. Il 649 comprende l’ipotesi che il proscioglimento sia motivato dalla carenza di una condizione di punibilità ponendo il divieto di un nuovo procedimento verso lo stesso imputato per lo stesso fatto, anche se questo è diversamente considerato per titolo, grado, circostanza. Bisogna vedere in base a quale criterio un fatto giuridico è qualificato come condizione di procedibilità ovvero come condizione obiettiva di punibilità: ex 345 C.P.P. querela, istanza, richiesta e autorizzazione a procedere sono condizioni di procedibilità: in questo modo si deve aderire alla regola legislativa. Ciò permette anche di eliminare alcune incertezze semantiche in cui è caduta la legge. Tornando al 158 C.P. 2° di cui abbiamo citato la parte che recita quando la legge fa dipendere la punibilità del reato dal verificarsi di una condizione, il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata e continuando la norma dice che “nondimeno nei reati punibili a querela, istanza, richiesta il termine della prescrizione decorre dal giorno del reato commesso”. C’è un collegamento dell’avverbio “nondimeno”: ciò farebbe intuire che la legge considera la querela, istanza, richiesta come condizioni oggettive di punibilità vs il 345 C.P.P. L’ambiguità semantica è superata tenendo conto dei casi in cui la punibilità del reato dipenda dalla proposizione di querela, istanza, richiesta: in questi casi la prescrizione decorre dal giorno del commesso reato (e non da quando si verifica la condizione: aderenza col 345 C.P.P.). Da ciò arriviamo a dire che le condizioni di punibilità rilevano come meri fatti giuridici sul piano della fattispecie criminosa, mentre le condizioni di procedibilità sono atti giuridici consistenti in una dichiarazione di volontà volta a che si inizi un procedimento penale (devono esser sorrette da coscienza/volontà e devono manifestarsi in dichiarazioni di volontà dirette allo scopo pratico di determinare instaurazione/prosecuzione del processo penale). Se questa volontà è carente, non si può far luogo a procedimento. La struttura delle condizioni ci offre un criterio per distinguere tra condizioni di punibilità e di procedibilità: ad esso dobbiamo attingere quando ci troviamo davanti a condizione di procedibilità diversa da quella 345 1°.

La presenza del reo nel territorio dello Stato. Essa è una delle condizioni di procedibilità quindi rilevata dall’ordinamento come mero fatto giuridico dato che rileva anche se la presenza del reo sia conseguenza di costrizione materiale. Giurisprudenza e dottrina riconoscono che la presenza del reo nel territorio è mero fatto giuridico, ma aggiungono che ,si tratta di condizione di procedibilità, attesa la collocazione accanto a querela, istanza, richiesta cioè le condizioni di procedibilità per eccellenza. L’ordinamento non esclude la possibilità di punire fatti commessi all’estero, ma subordina la maggior parte delle volte questa possibilità alla presenza del reo nel territorio dello Stato.

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