Dobbiamo scindere due elementi. Il primo è il cosiddetto “momento precettivo”: considerare la posizione del soggetto rispetto all’elemento condizionante: in questo caso, il prodursi della sanzione disposta dalla norma è espressa dalla situazione (attiva) di dovere. Il secondo è considerare la “figura della soggezione” (cosiddetto ”momento sanzonatorio”): si risolve questo rapporto nella relazione tra il colpevole e le conseguenze giuridiche dell’agire di un altro soggetto che si riflettono svantaggiosamente sulla sfera di diritto del primo. Tra i due momenti c’è però un legame abbastanza stretto: infatti una persona è tenuta a una certa condotta quando l’opposto di questa condotta funzione nella norma da condizione di un atto coattivo qualificato come conseguenza di illecito(dovere imperniato nella sanzione). Ultimo punto: il nostro ordinamento non contempla responsabilità penale delle persone giur: la persona umana è l’unica capace penalmente. Sebbene non c’è alcuna legge che lo dica con certezza, è evidente che se la persona giuridica fosse penalmente responsabile non sarebbe stata sancita a suo carico una certa obbligazione di garanzia per l’ipotesi di insolvibilità del reo-persona fisica ex 197 1° C.P.

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