Ci si chiede se per l’evento condizionale e sospensivo della punibilità nelle condizioni obiettive di punibilità sia necessario il nesso causale con la condotta illecita. Ebbene, solitamente questo nesso manca, ma non è escluso che possa esserci.

Infatti proprio il riconoscimento del nesso eziologico tra condotta pericolosa e evento condizionale lesivo può giustificare la incriminazione tout court di quella condotta, limitando però la sfera del punibile al caso in cui quell’evento dannoso sia imputato oggettivamente e a prescindere dall’accertamento della causalità.

Proprio in quanto elementi estranei al fatto antigiuridico, tipico e colpevole, che restringono la punibilità, le condizioni obiettive di punibilità sono estranee alla colpevolezza, richiesta invece per il reato in sé (es classico della flagranza di reato).

Per quanto riguarda le distinzione tra condizioni obiettive di punibilità e condizioni di procedibilita’ – le prime sono frutto di scelte politiche destinate a soddisfare il principio della sussidiarietà e volte quindi ai fini della pena, mentre le condizioni di procedibilità sono dettate da esigenze di tipo meramente processuale.

Inoltre le prime sono fatti giuridici e sono espressamente previste caso per caso nelle distinte fattispecie incriminatici, e ad essa è data natura sostanziale. Alle seconde invece rinviando a valutazioni di opportunità effettuate in concreto da un soggetto estraneo rispetto all’organo requirente o giudicante, sono suscettibili di rilevare in un numero indeterminato di illeciti e sono previste una volta per tutte nella parte generale del codice penale.

Ma non mancano le eccezioni: per esempio tra le condizioni di procedibilità è annoverata la querela di parte, che è prevista nella parte generale del codice ma è poi anche prevista reato per reato, esattamente come le condizioni obiettive di punibilità tradizionali.

È poi controverso il caso della presenza del reo nel territorio dello stato, (artt. 9 e 10 c.p.): solitamente si attribuisce a questo istituto natura sostanziale, ma c’è pure chi obietta che qui non si ha riguardo alla sostanza degli interessi protetti dalla norma e che quindi dovrebbe avere natura processuale.

Noi preferiamo la PRIMA TESI perché per un individuato gruppo di reati (Cocco non dice quali) sembra dare risposta a esigenze di sussidiarietà, e quindi di natura sostanziale.

Controverso anche le ipotesi di querela e remissione della querela, a cui di fronte alla tesi processuale non convincente è preferibile quella mista sostanziale-processuale che contempera ragioni rispondenti al principio di sussidiarietà attribuendo rilievo alle valutazioni della parte offesa.

A questo istituto si ricollegano le considerazioni in materia di riparazione del danno e reintegrazione del bene giuridico leso che costituiscono una c.n.p.s. Qui le valutazioni della p.o. che dovrà decidere se querelare e rimettere la querela sono subordinate alla necessità di proteggere specifici interessi della vittima (primo fra tutti il caso di violenza sessuale), ed è dunque tipica espressione del principio di sussidiarietà e quindi ecco che è così che se ne giustifica la natura sostanziale (e non procedurale [!!!]).

Non rileva il discrimine della scarsa/importante gravità dei fatti che colpiscono i beni giuridici e a cui si subordina la querela, perché quello che conta è che l’intervento penale è limitato ai casi in cui il conflitto derivato dalla infrazione della norma non è risolvibile dalle parti direttamente implicate.

NON SONO condizioni obiettive di punibilità: l’inadempimento dell’obbligazione nella fattispecie di insolvenza fraudolenta perché costituisce un elemento costitutivo del reato, mentre l’adempimento è c.n.p.s.; inottemperanza dei provvedimenti giudiziali; il nocumento nei delitti a tutela del segreto evento del reato in ossequio al principio di offensività; il pericolo nei delitti contro l’incolumità pubblica comprese le ipotesi di naufragio, sommersione, disastro aviatorio;

SONO condizioni obiettive di punibilità: i casi di sorpresa in flagranza di giocatori d’azzardo; possesso ingiustificato di mezzi di spionaggio; controverso è il ruolo del pubblico scandalo nell’incesto c’è chi gli attribuisce una natura estranea alla fattispecie delittuosa e invece chi (così sembra Cocco) considera lo scandalo come condizione di punibilità ravvisando l’offensività della condotta non tanto nell’incesto quanto nel pubblico scandalo che quindi (credo) dovrebbe rientrare tra gli elementi del reato.

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