Consiste nel fatto di chiunque, con mendaci asserzioni o con false notizie, eccitando taluno ad emigrare, o avviandolo a paese diverso da quello nel quale voleva recarsi, si fa consegnare o promettere, per sé o per altri, denaro o altra utilità, come compenso per farlo emigrare (art. 645). Anche in questo caso si tratta di una previsione sostanzialmente superflua, perché rientrante nella truffa, la quale, tuttavia, è stata introdotta per punire, con pena più grave, una delle forme truffaldine più ignobili:

  • il soggetto attivo è chiunque (reato comune);
  • il soggetto passivo è la persona che ha consegnato o promesso il compenso, che non coincide necessariamente con il soggetto passivo della condotta, ossia l’espatriando;
  • circa l’elemento oggettivo, la condotta consiste:
    • nell’eccitare taluno a emigrare o ad avviarsi ad un paese diverso da quello nel quale voleva recarsi, mediante mandaci asserzioni o false notizie;
    • nel promettere il proprio aiuto per farlo emigrare, requisito questo non evidenziato in dottrina ma desumibile da quello del compenso per farlo emigrare , dato che si compensa un promesso aiuto e non un mero eccitamento o avviamento;
    • circa l’elemento soggettivo, trattasi di reato a dolo generico, consistendo questo nella coscienza e volontà di eccitare taluno ad emigrare o di avviarlo a paese diverso da quello da lui prima desiderato, mediante mendaci asserzioni o false notizie, nonché di promettere il proprio aiuto all’emigrazione e di farsi consegnare o promettere denaro od altra utilità come compenso;
    • l’evento è duplice perché la condotta ingannatoria deve essere causa dello stato di errore nell’espatriando e della consegna o promessa, all’agente o ad altri, del compenso (bene suscettibile di consegna e patrimonialmente valutabile) per il promesso aiuto ad emigrare;
    • l’offesa patrimoniale consiste nel danno, se il compenso viene consegnato, e nel pericolo, se questo viene solo promesso, anche se unitamente alla libertà di autodeterminazione;
    • la perfezione si ha nel momento e nel luogo della consegna del compenso (reato di danno), qualora non vi sia stata promessa, oppure, in caso contrario, nel momento e nel luogo della promessa (reato di pericolo). Per la perfezione del reato, quindi, non è necessaria la reale emigrazione del soggetto.

Il tentativo è ritenuto giuridicamente non configurabile, perché incompatibile col fatto che per la perfezione del reato basta la semplice promessa del compenso e, quindi, la sola messa in pericolo.

Trattamento sanzionatorio: il reato è punito di ufficio:

  • con la reclusione da 1 a 5 anni e la multa da € 309 a 1032;
  • nell’ipotesi aggravata in cui il fatto è commesso a danno di due o più persone (art. 645 co. 2), con l’aumento di detta pena di cui all’art. 64.
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