L’elemento privatistico tipico dei delitti di sangue è l’elemento distintivo tra questi e i delitti che violano i limiti posti da Dio. Una volta accertato il fatto, le parti e i giudici non possono discutere sulla pena, essendo completamente irrilevanti. L’interesse protetto da tali delitti è il volere di Dio e non la parte offesa. Fanno parte di questi delitti:

  • i delitti contro il patrimonio:
    • furto: il Corano stabilisce solo il precetto del taglio della mano per il furto. Per stabilire chi sia il ladro, occorre rifarsi alla dottrina, secondo la quale per aversi furto deve sussistere un cosa di valore che sia necessariamente custodita. La mano per alcuni dovrebbe essere punita lasciando il palmo e il pollice prensile, questo per evitare l’aggravio sociale di una persona incapace di lavorare. Per altri, non interessati a quest’aspetto, la mano e il piede dovrebbe essere tagliato al livello dell’articolazione;
    • brigantaggio: esso rappresenta un delitto composto, perché dal reato al reato di furto si aggiunge una condotta violenta, la quale tuttavia deve essere necessariamente posta in essere <<in un luogo isolato>>. Non si parla di rapina (o razzia), la quale viene invece ricondotta ai delitti a pena discrezionale, sostanzialmente perché fu posta in essere dallo stesso Maometto.

In questo tipo di reati non conta il perdono da parte della vittima ma soltanto il pentimento da parte del reo, a patto che questo pervenga prima dell’inizio dell’azione penale;

  • i delitti contro la religione:
    • assunzione di alcool: il Corano parla soltanto di vino, ma la dottrina, ragionando analogicamente ha esteso questo precetto anche alle altre sostanze alcoliche, nonché agli stupefacenti. La sanzione prevista è di 40 o 80 frustrate, senza che siano previste alternative. Si può esclusivamente discutere sul come della pena ma non sul quanto, essendo fondamentale il rispetto formale della regola;
    • apostasia: si discute se tale delitto possa essere ricondotto ai delitti contro la religione. L’apostasia, comunque, consiste nel fatto di chi, convertitosi all’islam, se ne distacca (negazione della religione). Per comprendere se un soggetto è un’apostata, tuttavia, occorre far riferimento a una serie di elementi (es. bestemmia). Non tutti i comportamenti non conformi al Corano, comunque, equivalgono all’apostasia. L’apostata deve essere rinchiuso in prigione per tre giorni, entro i quali deve necessariamente <<rientrare>>, riconoscendo il suo errore. Diversamente l’apostata deve essere messo a morte;
  • ribellione: si discute anche della categorizzazione di tale diritto. L’autorità del califfo può essere contestata se essa si comporta in maniera contraria alla shari’a. Di fronte ad un comportamento non conforme alla volontà del califfo, quindi, questo deve interrogarsi sulla legittimità della sua azione. Se ricava che la sua azione sia legittima il califfo deve perseguire i soggetti, ma non come se fossero briganti: essi, infatti, ritengono di comportarsi in maniera corretta e conforme alla shari’a;
  • i delitti contro la morale sessuale:
    • relazioni sessuali illecite (zinà): il termine da cui ricaviamo il concetto di adulterio è piuttosto discusso, da cui le due possibili pene di cento frustate (Corano XXIV, 2) o di lapidazione (sunna). Invece di adulterio si fa riferimento quindi al concetto di relazioni sessuali illecite: se la persona che ha queste relazioni è sposata si deve applicare la pena della lapidazione (adulterio), mentre in caso contrario occorre applicare la pena delle cento frustrate (fornicazione). Dato che l’idea del pudore oltraggiato non è rilevante in diritto musulmano, la circostanza della violenza sulla vittima e dell’età di questa non sono causa di aggravamento della pena.

Le relazioni sessuali illecite sono l’unico delitto per il quale il Corano stabilisce quali siano i mezzi di prova. A questo proposito, il versetto quattro parla della necessità che sussistano quattro testimoni che affermino <<che tra i due corpi non potrebbe passare neanche un filo di seta>>;

  • calunnia: se manca il supporto probatorio sopracitato, si incorre in questo delitto, per il quale è prevista la pena di 80 frustate. Data la difficoltà di raggiungere un simile standard di prova, tuttavia, sembra quasi che il sistema cerchi di contrastare il pettegolezzo piuttosto che il fatto di reato in sé stesso considerato.
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