Svolgimento di pratiche rituali nella scuola.

La neutralità della scuola pubblica necessiterebbe che non vi si celebrassero riti o cerimonie religiose e dalle intese concluse ex art. 8 Cost. sembra emergere un chiaro divieto di richiedere agli alunni pratiche religiose o atti di culto.

Esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche.

Numerosi dibattiti in dottrina e giurisprudenza hanno affrontato la problematica dell’esposizione nelle aule scolastiche del crocifisso:

  • il Consiglio di Stato, in un primo intervento, ha ritenuto che la revisione concordataria non avesse modificato la precedente disciplina circa l’esposizione del crocifisso, il quale a parte il significato per i credenti, rappresenta il simbolo della civiltà e della cultura italiana, indipendentemente dalla specifica confessione religiosa . La Corte di Cassazione, al contempo, ha ritenuto che la presenza del crocifisso non contrastasse con il principio di libertà religiosa, affermando che tale principio impone soltanto che a nessuno può essere imposta per legge una prestazione di contenuto religioso contrastante con i suoi convincimenti in materia di culto, fermo restando che deve prevalere la tutela della libertà di coscienza soltanto quando la prestazione abbia un contenuto contrastante con l’espressione di questa libertà ;
  • la Corte di Cassazione, in un secondo intervento, evidenziando il livello sub legislativo della disciplina relativa all’esposizione del crocifisso (circolari ministeriali), ha stabilito che tale pratica non trova un espresso fondamento normativo e che quindi la presenza del crocifisso non può essere giustificata. La Corte costituzionale, investita della questione sotto il profilo del contrasto con il principio costituzionale di laicità dello Stato, non è entrata nel merito, dichiarando manifestamente inammissibile la questione rimessale per estraneità ad essa delle disposizioni di rango legislativo censurate e per l’inidoneità delle norme regolamentari censurate ad essere oggetto di sindacato di costituzionalità. Nell’ordinamento giuridico italiano, in sostanza, non esiste alcuna legge che imponga l’esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche;
  • di recente il Consiglio di Stato ha sottolineato la polisemantica del simbolo del crocifisso, che può assumere significati e servire intenti diversi in relazione al luogo in cui viene posto. Solo in un luogo di culto l’esposizione del crocifisso avrebbe esclusivamente un significato religioso, mentre in una sede non religiosa, come la scuola, la situazione sarebbe da considerarsi diversa.

Nel frattempo la giurisprudenza si divise anche in materia di giurisdizione:

  • alcuni sostenevano la giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto il diritto di libertà viene leso da un’attività amministrativa e viene fatto falere indirettamente tramite la richiesta di rimozione di tale atto ;
  • altri sostenevano la giurisdizione del giudice ordinario, non essendo revocabile in dubbio che la libertà religiosa costituisce uno di quei diritti fondamentali che assumono un’importanza particolare nel nostro ordinamento .

Sul punto sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo le quali la controversia avente ad oggetto la contestazione della legittimità dell’affissione del crocifisso rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, venendo in discussione provvedimenti dell’autorità scolastica che, essendo attuativi di disposizioni di carattere generale adottate nell’esercizio del potere amministrativo, sono riconducibili alla pubblica amministrazione .

Secondo Botta la scuola rappresenta per antonomasia il luogo della libera formazione della coscienza. In essa, quindi, dovrebbero essere assenti riferimenti simboli che possano in qualche misura segnalare un possibile orientamento ideologico del progetto educativo e che evochino valori che per la loro forte caratterizzazione identitaria sono più idonei a dividere che ad unire tutti coloro che a quel progetto educativo partecipano. L’esposizione del crocifisso, peraltro, non essendo sorretta da alcun riferimento normativo, rappresenta una prassi che dovrebbe essere eliminata per favorire la costruzione della scuola come luogo libero.

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