Secondo l’art. 7 della convenzione di Chicago, è riservato ad ogni Stato contraente il diritto di rifiutare agli aeromobili di altri Stati contraenti il permesso di imbarcare nel proprio territorio passeggeri, posta e merce, trasportati dietro compenso o dietro noleggio e destinati a un altro punto del proprio territorio.

La convenzione impegna ogni Stato contraente a non concludere accordi che specificatamente concedano, su base di esclusività, un simile privilegio a un altro Stato o a un’aviolinea di un altro Stato e a non ottenere un tale privilegio esclusivo da un altro Stato.

Sono esclusi dalla nozione di cabotaggio i trasporti non remunerati o quelli gratuiti, anche se effettuati da un’impresa di trasporti aerei.

L’art. 786 cod nav riserva alle imprese munite di licenza comunitaria i servizi di trasporto aereo, di linea e non di linea, fra aeroporti nazionali.

Per quanto riguarda invece i servizi di trasporto aereo fra aeroporti nazionali da o per aeroporti extracomunitari, il principio di riserva alle imprese comunitarie può essere derogato da accordi internazionali.

Nell’ambito della comunità europea il cabotaggio è aperto a tutti i vettori comunitari, e qualsiasi Stato contraente non comunitario potrebbe pretendere di esercitare un simile privilegio.

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