Il matrimonio civile è quello destinato a produrre effetti solo per lo stato ed è, quindi, interamente disciplinato dall’ordinamento civile.

I nubendi devono possedere determinati requisiti per essere ammessi al matrimonio e la mancanza o inesistenza di uno di questi requisiti costituisce impedimento matrimoniale dal quale scaturisce il divieto per gli sposi e per l’ufficiale di stato civile di celebrare il matrimonio.

Gli impedimenti che incidono sulla validità o sulla regolarità del matrimonio possono essere:

  • assoluti: impediscono al soggetto di celebrare qualsiasi matrimonio, a prescindere dalla persona dell’altro sposo e sono: età, interdizione, mancanza di libertà di stato, divieto temporaneo di nuove nozze.
  • relativi: precludono il matrimonio con una determinata persona e sono: Parentela, affinità, adozione, filiazione e delitto.
  • dispensabili: sono quelli che possono essere rimossi, a determinate condizioni, mediante autorizzazione giudiziaria e sono: età, parentela e affinità, divieto temporaneo di nuove nozze.
  • non dispensabili sono tutti gli altri.

A) ETÀ: l’ordinamento ammette alla celebrazione solo i maggiori di età capaci di agire. Il sedicenne, però, può essere ammesso al matrimonio, previa autorizzazione del tribunale di minorenni del luogo di sua residenza, in presenza dei seguenti requisiti: maturità psicofisica e gravità delle ragioni addotte per anticipare il matrimonio.

Per quanto riguarda il primo requisito, il giudice deve accertare la capacità del minore di compiere consapevolmente la scelta matrimoniale e della persona con cui unirsi. Inoltre vengono considerati anche i comportamenti tenuti dal minore durante la vita come indici di maturità (durata non breve del rapporto affettivo, valore che attribuisce al matrimonio…).

Per quanto invece riguarda i motivi che inducono il minore da anticipare matrimonio, anche in questo caso contano molto le esperienze del soggetto e comportamenti tenuti dal minore, anche se molto importanti sono anche le circostanze in cui si trova il minore (maltrattamenti da parte dei genitori, allontanamento del minore da casa a causa della sua relazione….).

Il procedimento per l’autorizzazione può essere attivato solo dal minore: esso comporta l’audizione del minore, dei suoi genitori e del pubblico ministero e si conclude con decreto emesso in camera di consiglio da comunicarsi agli sposi, ai genitori e al pubblico ministero. La decisione si può impugnare davanti alla sezione minorile della corte d’appello.

Legittimato all’impugnazione è solo il minore se il provvedimento nega l’autorizzazione, mentre se questa viene concessa legittimati solo il pubblico ministero e i genitori. La Corte D’appello decide in camera di consiglio, ma questa decisione non può più essere impugnata in Cassazione.

Il minore ammesso a contrarre matrimonio acquista anche la capacità di stipulare personalmente le convenzioni matrimoniali con assistenza del genitore o di un curatore speciale nominato dal tribunale dei minori, se i genitori sono contrarre matrimonio.

Col matrimonio il minore diventa emancipato.

B) INTERDIZIONE: non può contrarre matrimonio l’interdetto per infermità di mente, perché ritenuto dalla legge totalmente incapace di intendere e di volere (85 cod civ). L’impedimento sorge dopo il passaggio in giudicato e dopo la conseguente pubblicazione della sentenza di interdizione, ma se il procedimento è ancora in corso, il pubblico ministero può richiedere la sospensione della celebrazione in attesa che il giudizio si concluda.

C) LIBERTÀ DI STATO: non può contrarre matrimonio chi è legato da un precedente vincolo matrimoniale non annullato o sciolto (86 cod civ). Un’eccezione è quella che ammette la celebrazione del coniuge di colui che stato dichiarato morto presunto.

D) PARENTELA, AFFINITÀ, ADOZIONE, AFFILIAZIONE: impediscono il matrimonio il vincolo di parentela o di affinità che intercorre tra gli sposi, in linea retta all’infinito, in linea collaterale al secondo grado per l’affinità, al terzo per la parentela.

Lo scioglimento o l’annullamento del matrimonio da cui deriva l’affinità non fa venir meno l’impedimento, però è ammissibile l’autorizzazione giudiziale alla celebrazione in caso d’annullamento.

Nell’ambito del rapporto adottivo sono vietate le nozze tra: adottante e adottato, coniuge dell’adottante e adottato, coniuge dell’adottato e adottante, figli adottivi, adottato e figli dell’adottante. Le stesse regole si applicano nella filiazione. L’adozione a cui l’ordinamento si riferisce è quella non legittimante, che non estingue i divieti matrimoniali con la famiglia di origine.

Gli impedimenti in esame possono essere rimossi mediante autorizzazione del tribunale ordinario, su richiesta di uno dei nubendi, nel caso di zio e nipote, zia e nipote, cognati, suocero e nuora, genero e suocera. Il procedimento per l’autorizzazione per proporre reclamo è lo stesso di quello per la minore età. Legittimati al reclamo sono i nubendi in caso di provvedimento negativo ed il pubblico ministero se il provvedimento è positivo.

E) DELITTO: l’impedimento sorto in seguito alla condanna di uno dei nubendi per omicidio consumato o tentato del coniuge dell’altra (88 cod civ). Occorre che l’omicidio sia commesso dolosamente da un soggetto capace, senza che ricorra una causa di giustificazione, come ad esempio la legittima difesa. Non c’è, invece, impedimento sella condanna penale non è stata ancora pronunciata, ma se il giudizio è in corso, la celebrazione deve essere sospeso in attesa della sentenza definitiva.

F) DIVIETO TEMPORANEO DI NUOVE NOZZE: riguarda la donna precedentemente sposata il cui matrimonio sia stato sciolto o annullato, ed opera per il periodo di 300 giorni successivi all’estinzione del vincolo (89 cod civ).

La finalità dell’impedimento è quella di evitare un conflitto di presunzioni sulla paternità del figlio generato in questo periodo dalla donna. Infatti, se il bambino nasce entro 300 giorni dallo scioglimento dall’annullamento del primo matrimonio, si presume figlio del primo marito.

Di conseguenza, il divieto non sussiste se lo scioglimento del primo vincolo è stato pronunciato dal giudice :

  • per precedente separazione dei coniugi, protrattasi per tre anni
  • per inconsumazione del matrimonio
  • per annullamento dello stesso per errore sull’impotenza del marito.

L’impedimento invece c’è, ma può essere rimosso su istanza della donna quando:

  • è escluso con certezza uno stato di gravidanza in corso un oppure
  • risulta da sentenza passata in giudicato che i coniugi non hanno convissuto nei 300 giorni precedenti lo scioglimento o annullamento del matrimonio.
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