L’ambito di efficacia

Con la caduta del sistema corporativo le associazioni sindacali divengono libere di individuare l’ambito delle categorie di cui intendono farsi espressione e, correlativamente, l’ambito di efficacia del contratto collettivo.

Solo il datore di lavoro iscritto all’organizzazione sindacale dei datori di lavoro è tenuto all’applicazione del contratto collettivo nei confronti dei soli lavoratori sindacalmente associati.

Operazioni giurisprudenziali sull’ambito di efficacia

La giurisprudenza si è sforzata di dilatare l’ambito di applicazione del contratto collettivo.

a) Il contratto collettivo è così ritenuto applicabile quando le parti individuale vi abbiano preso esplicita o implicita adesione. Il primo caso si verifica normalmente quando il contratto individuale rinvia alla disciplina collettiva; avendo accetto il contratto collettivo come fonte regolatrice, il datore non si può più liberare unilateralmente dal vincolo. Il secondo caso si verifica quando il contratto collettivo è spontaneamente applicato, e avviene quando vengono applicate numerose e significative clausole: il datore di lavoro è allora tenuto ad applicare il contratto nella sua integralità.

b) La giurisprudenza ritiene inoltre che il datore di lavoro iscritto è tenuto ad applicare il contratto collettivo anche ai lavoratori non iscritti, non potendo impedire che essi manifestino la volontà di conformare ad esso il contratto di lavoro individuale. L’imprenditore che si associa infatti è consapevole del fatto che i contratti collettivi rivelano la chiara intenzione delle parti contraenti di considerarli come norma generale di disciplina dei rapporti di lavoro, e in quanto tali aperti alla generalità dei dipendenti.

c) Nell’operazione di recupero dell’art. 2070 cod. civ. il datore di lavoro deve applicare il contratto corrispondente alla propria attività, e se svolge più attività distinti contratti qualora queste siano autonome tra loro, o il contratto corrispondente all’attività principale se le altre sono accessorie. L’art. 2070 non è vincolato all’ordinamento corporativo, ma risponde a esigenze dell’azione sindacale e della disciplina di categoria. Agli inizi degli anni ’90 però la Cassazione dichiarò l’incompatibilità tra il principio di libertà sindacale di cui all’art. 39 1°comma Cost. ed il criterio di appartenenza alla categoria imprenditoriale fissato dall’art. 2070 cod. civ.

d) A partire dalla metà degli anni ’50, la giurisprudenza è andata applicando, sia pure indirettamente i minimi tariffari del contratto collettivo anche ai rapporti di lavoro con imprenditori non iscritti alle organizzazioni stipulanti. L’orientamento è stato fondato sull’art. 36 Cost. che garantisce al lavoratore il diritto ad una retribuzione proporzionata alla qualità e alla quantità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa.

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