Gli strumenti che la Corte ha attivato per svolgere questa sua linea giurisprudenziale hanno investito essenzialmente due aree:

  • l’ampliamento della tipologia di sentenze, dal momento che accanto alle sentenze di accoglimento e di rigetto la Corte ha potuto estendere la propria sfera di influenza:
    • nei confronti del potere giurisdizionale con le sentenze interpretative di rigetto, mediante le quali l’organo, mentre respinge una questione di costituzionalità, cerca di vincolare gli organi giudicanti all’adozione di una certa interpretazione della norma impugnata;
    • nei confronti del potere legislativo con le sentenze creative o manipolative, pronunce queste con le quali vengono ad essere formulate nuove norme desunte dalla combinazione di norme operanti o direttamente dai principi costituzionali;
    • l’applicazione del principio di uguaglianza come criterio di ragionevolezza, determinata attraverso alcuni indirizzi fondamentali:
      • il principio di uguaglianza è stato sviluppato in direzione di un controllo sulla ragionevolezza della legge, ossia sulla logicità che il legislatore è tenuto a rispettare quando viene a stabilire trattamenti normativi distinti (limite al potere discrezionale del legislatore);
      • il sindacato di ragionevolezza è stato esteso oltre i confini dell’art. 3 Cost., venendo ad essere riferito ora all’adeguatezza della legge rispetto al fine perseguito, ora alla sua congruenza rispetto al sistema normativo considerato nel suo complesso;
      • il sindacato ha poi assunto connotazione ancora più incisive, quando la Corte ha ritenuto di poter fondare il proprio giudizio sul ragionevole bilanciamento tra i diversi valori e interessi posti in gioco dalla norma impugnata rispetto al dettato costituzionale (valutazione del merito politico).
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