I regolamenti previsti dal comma 4- bis dell’articolo 17.

Il comma 4- bis dell’articolo 13 della legge 59 del 1917, prevedono un nuovo tipo di regolamenti per la disciplina dell’organizzazione dei ministeri. Esso dispone che l’organizzazione e la disciplina dei ministeri siano direttamente determinate con regolamenti, emanati ai sensi del comma 2, su proposta del ministro competente d’intesa con il presidente del consiglio dei ministri e con il ministro del Tesoro.

Appare evidente che il comma 4-bis mostra un diverso procedimento di formazione; la delegificazione è disposta una volta per tutte con l’autorizzazione contenuta nel comma 4-bis e non di volta in volta per i singoli atti normativi che vengono adottati, come invece previsto dal comma 2; manca la norma che disponga secondo il meccanismo di cui al comma2, l’abrogazione delle norme di legge vigenti in materia, norme che, inoltre non sono in alcun modo indicate.

La legge annuale di semplificazione

Un altro passaggio importante è rappresentato dalla previsione contenuta nell’articolo 20 della legge 59 del 1997 di una legge annuale di semplificazione. Secondo quanto previsto dall’articolo 20 il governo deve presentare ogni anno un disegno di legge per la delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi con l’identificazione dei criteri per l’esercizio della potestà regolamentare e di procedimenti oggetto della disciplina. I regolamenti sono emanati con decreto del presidente della Repubblica, previa deliberazione del consiglio dei ministri, su proposta del presidente del consiglio, di concerto con il ministro competente, previa acquisizione del parere delle competenti commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato.

Introduce così una legge periodica, come la legge comunitaria e le leggi finanziarie, ma ha soprattutto reso periodico il ricorso alla delegificazione che si è trasformato da strumento episodico a strumento di normazione ordinaria

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