La delegificazione della materia legislativa, ossia il trasferimento della disciplina di una materia dalla competenza legislativa a quella regolamentare, rappresenta uno strumento per tentare di risolvere l’annosa questione dell’inflazione legislativa.

I regolamenti in delegificazione sono emanati con decreto del presidente della Repubblica, previa deliberazione del consiglio dei ministri e sentito il parere del Consiglio di Stato: “per la disciplina di materie non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l’esercizio della potestà regolamentare del governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l’abrogazione delle norme vigenti con effetto dall’entrata in vigore delle norme regolamentari.”

Il modello appare conforme alle previsioni costituzionali dal momento che i singoli regolamenti sono autorizzati da apposite leggi (rispetto del principio di legalità), che dettano norme generali regolatrici della materia (rispetto della riserva di legge relativa), e contestualmente dispongono l’abrogazione delle norme di legge vigenti in materia (i regolamenti essendo fonti subordinate le leggi non potrebbero abrogare direttamente le leggi precedenti).

Tale abrogazione delle norme vigenti ha però effetto soltanto se e quando entrerà in vigore il regolamento, con la conseguenza che, in caso di mancata adozione del regolamento da parte del governo la materia continuerà ad essere disciplinata dalle originarie norme legislative. Ma tale disciplina non ha però avuto fortuna nella prassi

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