Norma inoperante

L’art. 28 della l. n. 87 del 1953 stabilisce che il controllo di legittimità esercitato dalla Corte costituzionale su una legge o un atto avente forza di legge <<esclude ogni valutazione politica ed ogni sindacato sull’uso del potere discrezionale del Parlamento>>. Tale norma risulta inoperante, elemento questo che può essere giustificato in due modi:

  • per alcuni essa contraddirebbe la stessa natura del sindacato di costituzionalità;
  • per altri essa sarebbe caduta in desuetudine.

Carattere misto del modello italiano.

I modelli di giustizia costituzionale sono per loro stessa natura ambigui: attraverso di essi, infatti, si attua una garanzia costituzionale politica nella sostanza ma giurisdizionale nella forma. Occorre quindi chiedersi quale dei due elementi prevalga, interrogativo questo a cui se ne collega un’altra, che porta a domandarsi quale sia la funzione di un organo di giustizia costituzionale:

  • se la Corte rappresenta il custode dei valori costituzionali (modello illuminista), sganciati dalla politica contingente, la sua risulta essere una funzione statica di conservazione dei valori consolidati;
  • se la Corte rappresenta il centro di arbitraggio nei conflitti di interesse collegati ai contenuti legislativi (modello realista), la sua risulta essere una funzione dinamica di promozione degli interessi costituzionalmente rilevanti e di ricerca di nuovi equilibri.

Per quanto attiene all’Italia, sappiamo che la scelta del nostro modello fu una decisione contrastata, che ebbe come punti di riferimento i due modelli storici maggiormente accreditati, quello statunitense e quello austriaco:

  • prevalse il modello austriaco, che portò a concentrare il potere di controllo nella mani di un unico organo, conferendo alle sue pronunce di annullamento un’efficacia generale;
  • la scelta del modello austriaco venne successivamente a subire alcune modifiche, con un richiamo alle caratteristiche diffuse del judical review statunitense (l. cost. n. 1 del 1948): l’accesso al giudice costituzionale è incidentale, in quanto necessariamente mediato da un giudice legittimato a sollevare la questione di costituzionalità soltanto nell’ambito di una controversia concreta pendente dinanzi allo stesso.

Il modello italiano, quindi, si configurò con caratteristiche miste, che lo vennero a collocare fuori dal versante dell’indirizzo politico e fuori da quello della funzione giurisdizionale, in una sorta di punto di snodo tra politica e giurisdizione. Questa ambiguità, comunque, non ha rappresentato un fattore negativo, dal momento che ha favorito l’elasticità del modello consentendo alla Corte di operare con un largo spazio di manovra in direzione sia del potere giudiziario che di quello politico

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