Art.77 “Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e d’urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione.

Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.”

Legge n.100 del 1926 che conferì formale legittimazione al decreto-legge prevedendo altresì l’obbligo della sua presentazione al parlamento per l’eventuale conversione in legge e la sua decadenza, in caso di mancata conversione.

Il decreto legge come atto provvisorio dotato di forza di legge.

La dottrina e la giurisprudenza ritengono che il disposto dell’art.77 attribuisca al governo la specifica competenza ad adottare atti con forza di legge, d’immediata anche se provvisoria, vigenza come tali vincolanti per qualsiasi soggetto, sia esso pubblico o privato.

Il presupposto della straordinaria necessità ed urgenza.

Presupposto per l’adozione del decreto legge e dunque condizione per la sua legittimità è il verificarsi di una situazione di straordinaria necessità e d urgenza.

L’art.15 della L. n.400 del 1988 stabilisce che i decreti devono contenere misure d’immediata applicazione. Mentre da altri si è sostenuto che possano riferirsi anche al solo “provvedere” in se per sé. Fin dall’epoca statuaria però si sono avuti casi di decreti legge, la cui concreta attuazione richiedeva l’espletamento di procedure amministrative di non breve periodo ma la collocazione delle quali nel testo del decreto legge era giustificata dalla necessità di manifestare immediatamente alle popolazioni interessate la volontà politica del governo in loro favore.

Esistono alcune situazioni nelle quali non è certa la presenza del requisito della straordinaria necessità ed urgenza.

Si deve inoltre aggiungere alcune situazioni nelle quali il decreto-legge si limiti a conferire al governo l’autorizzazione ad adottare successivi regolamenti amministrativi oppure condizioni l’efficacia delle disposizioni all’adozione di tali regolamenti.

La prassi mostra molto spesso abusi commessi dal governo in relazione alla requisito della straordinaria necessità ed urgenza.

Gli abusi da parte del governo di uno strumento del decreto-legge.

Tale requisito non è stato per niente rispettato dai decreti che hanno introdotto diverse riforme di vasta portata come quelle dell’università; né dai decreti legge cosiddetti periodici, in quanto disciplinanti con cadenza ricorrente una determinata materia; né dai decreti legge cosiddetti di proroga tendenti cioè a prorogare termini di scadenza previsti da disposizioni legislative vigenti qualora se ne ravvisi l’esigenza; né dai decreti legge cosiddetti a influsso così qualificati in quanto disciplinanti le materie più disparate con una pluralità di disposizioni

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