Dal momento che le modificazioni statutarie devono essere sottoposte alla stessa pubblicità richiesta per l’atto costitutivo, si è deciso di mantenere il vecchio istituto della omologazione, sebbene con formalità puramente eventuale (art. 2436):

  • se il notaio verbalizza la delibera modificativa, deve chiederne entro trenta giorni l’iscrizione (co. 1), depositandola presso l’ufficio del registro delle imprese, il quale, verificata la regolarità formale della documentazione, provvede all’iscrizione (co. 2).
  • se il notaio ritiene che nella deliberazione non siano adempiute le condizioni stabilire dalla legge, lo comunica agli amministratori e non provvede alla richiesta di iscrizione. In questo caso gli amministratori, entro i trenta giorni successivi, hanno la scelta tra (co. 3):
    • convocare l’assemblea per gli opportuni provvedimenti.
    • ricorrere al tribunale perché ordini quell’iscrizione che il notaio si è rifiutato di richiedere. In questo caso il tribunale è chiamato a compiere un esame non solo estrinseco, ma anche di legalità sostanziale, sebbene non possa scendere nel merito della valutazione delle ragioni di opportunità o di convenienza economica.

Il decreto, non potendo imporre la modifica del contenuto della deliberazione, non può che ordinare o negare l’iscrizione nel registro delle imprese (co. 4).

Trascorso il termine di trenta giorni dalla comunicazione del rifiuto del notaio di richiedere l’iscrizione senza che gli amministratori abbiano preso qualche iniziativa, la deliberazione è definitivamente inefficace.

Esecutività delle deliberazioni di modifica dello statuto

Il nuovo art. 2436 co. 5 dispone che la deliberazione non produce effetti se non dopo l’iscrizione. In casi particolari l’iscrizione è dilazionata, così che:

  • la deliberazione di riduzione del capitale può essere eseguita soltanto dopo tre mesi dal giorno dell’iscrizione nel registro delle imprese.
  • la deliberazione di fusione può essere eseguita soltanto dopo sessanta giorni dal completamento della pubblicità.

A scanso di equivoci, l’art. 2436 co. 6 dispone che dopo ogni modifica deve essere depositato nel registro delle imprese il testo integrale dell’atto costitutivo nella sua redazione aggiornata.

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