I creditori particolari, per soddisfare i loro crediti, non possono colpire i beni sociali, e conseguentemente non possono pretendere di estinguere per compensazione il debito che hanno verso la società col credito che vantano verso il socio (art. 2271).

Al contrario, per soddisfare il loro credito:

  • possono colpire gli utili spettanti al debitore (art. 2270 co. 1).
  • possono chiedere il sequestro della quota che spetterà al loro debitore nella liquidazione, senza che questo venga effettuato in funzione della successiva domanda di liquidazione.
  • possono chiedere la liquidazione della quota del debitore, a patto che diano prova che egli non possiede altri beni sufficienti a soddisfarli. La quota deve essere liquidata entro tre mesi dalla domanda, salvo che sia deliberato lo scioglimento della società (art. 2270 co. 2).

Posizione dei creditori sociali

I creditori sociali possono:

  • soddisfarsi sui beni sociali.
  • se il soddisfacimento sui beni sociali non è agevole:
    • possono colpire i beni personali dei soci amministratori.
    • possono colpire i beni degli altri soci per i quali non sia stata pattuita l’esclusione della responsabilità sussidiaria, o per il quali il patto di esclusione non sia stato portato a conoscenza con mezzi idonei ed essi l’abbiano ignorato.
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