Nella società semplice e nella società in nome collettivo delle obbligazioni sociali risponde, innanzitutto, la società col proprio patrimonio che costituisce perciò la garanzia primaria di quanti concedono credito alla società. Inoltre delle obbligazioni sociali rispondono personalmente ed illimitatamente anche i singoli soci.

Specificatamente, nella società semplice la responsabilità personale di tutti i soci non è principio inderogabile. La responsabilità dei soci non investiti del potere di rappresentanza della società può essere infatti esclusa o limitata da un apposito patto sociale. Patto che però è opponibile ai terzi solo se portato a loro conoscenza con mezzi idonei. In nessun caso può essere esclusa la responsabilità di tutti i soci. Nella società in nome collettivo, invece, la responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci è inderogabile. L’eventuale patto contrario non ha effetti nei confronti dei terzi.

In entrambe le società, la responsabilità per le obbligazioni sociali precedentemente contratte è estesa anche ai nuovi soci. Lo scioglimento del rapporto sociale, per morte, recesso, od esclusione, non fa venir meno la responsabilità personale del socio per le obbligazioni sociali anteriori al verificarsi di tali eventi, che devono tuttavia essere portati a conoscenza dei terzi con mezzi idonei. Altrimenti lo scioglimento non è opponibile ai terzi che lo hanno senza colpa ignorato.

La norma è dettata in tema di società semplice ed è applicabile anche alla collettiva irregolare. Nella collettiva regolare, invece, l’opponibilità ai terzi delle cause di scioglimento del rapporto sociale resta soggetta al regime di pubblicità legale delle modificazioni dell’atto costitutivo. Perciò, intervenuta l’iscrizione nel registro delle imprese dello scioglimento del rapporto, la cessazione della responsabilità personale per le obbligazioni successive sarà opponibile anche ai terzi che l’abbiano in fatto ignorato.

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