La ditta è il nome sotto cui l’imprenditore svolge la sua attività. Rappresenta un mezzo di individuazione necessario dell’impresa economica. La ditta può corrispondere anche al nome dell’imprenditore ma questo, in quanto ditta, avrà un proprio regime giuridico diverso da quello posto per il nome della persona. Questa diversità si rileva perché, essendovi esatta corrispondenza nel nome di due imprenditori, non può esistere omonimia tra le ditte rispettivamente assunte: tutto ciò in base al principio per cui quando la ditta sia uguale o simile a quella usata da altro imprenditore essa debba esser integrata o modificata con indicazioni idonee a differenziarla e questo obbligo grava sulla ditta adottata in epoca cronologicamente successiva.

Un secondo motivo di spiegazione è che il nome, come modo di individuare la persona, cessa la sua funzione con la morte della persona stessa mentre la ditta, come mezzo di individuazione dell’impresa, conserva la sua funzione anche se l’imprenditore muore o cessi l’attività e può esser oggetto di successione o continuazione di altri. Secondo Ferri la dottrina che discute se la ditta individui l’attività dell’imprenditore o dell’azienda male imposta la questione, perché la ditta contraddistingue l’impresa economica di cui l’attività dell’imprenditore e l’azienda non sono che aspetti.

Il solo problema (risolto diversamente nei vari ordinamenti giuridici) è quello per cui se, in un certo ordinamento giuridico, la regolamentazione della ditta si attui su basi soggettive o su basi oggettive. In Italia è chiaro che la ditta è collegata alla persona dell’imprenditore ex 2563 2° (la ditta deve contenere almeno cognome o sigla dell’imprenditore. Essa però non è una esigenza inderogabile: per le cosiddette ditte derivate, quelle trasmesse dopo successione nell’azienda o suo trasferimento, questa esigenza non sussiste) e 2565 (trasferimento ditta solo con consenso imprenditore).

La ditta nel sistema del codice appare allora il mezzo di individuazione della persona come imprenditore. Non manca comunque nel sistema italiano un riferimento obbiettivo: la ditta infatti oltre che legata alla figura dell’imprenditore è legata all’azienda (i beni che costituiscono strumento della sua attività): appare impossibile trasferire la ditta senza trasferire l’azienda ex 2565 1°.

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