La costituzione della società in accomandita. La ragione sociale

Per la costituzione della società in accomandita, valgono le stesse regole della società in nome collettivo. Nell’atto costitutivo, si dovrà indicare quali sono i soci accomandatari e quelli accomandanti. L’atto costitutivo dell’accomandita semplice è soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese, ma l’omessa registrazione comporta solo l’irregolarità della società. Per quanto riguarda la ragione sociale, nell’accomandita semplice deve essere formata col nome di almeno uno dei soci accomandatari e con l’indicazione del tipo sociale.

Non può essere inserito il nome dei soci accomandanti, per evitare (confusione)che chi entra in contatto d’affari con la società possa fare affidamento erroneamente sulla responsabilità personale di tali soci. L’accomandante che consente che il suo nome sia compreso nella ragione sociale, risponde di fronte ai terzi illimitatamente e solidamente con i soci accomandatari per le obbligazioni sociali. L’accomandante perde il beneficio della responsabilità limitata e lo perde per tutte le obbligazioni sociali e nei confronti di qualsiasi creditore sociale. Naturalmente, l’insorgere della responsabilità illimitata dell’accomandante presuppone che l’inserimento del suo nome nella ragione sociale sia avvenuto con il suo consenso espresso o tacito.

I soci accomandanti e l’amministrazione della società

In base all’art. 2315, alle sas si applica la disciplina della snc, anche se vi sono delle differenze per quanto riguarda l’amministrazione della società.

L’art. 2318 pone il principio che i soci accomandatari hanno gli stessi diritti e gli stessi obblighi dei soci della collettiva e che l’amministrazione della società può essere conferita soltanto ai soci accomandatari.

Dall’amministrazione sono esclusi i soci accomandanti, anche se ad essi sono riconosciuti per legge, o per contratto, alcuni diritti e poteri di carattere amministrativo.

I soci accomandanti hanno il diritto di concorrere con gli accomandatari alla nomina e alla revoca degli amministratori , quando l’atto costitutivo prevede la designazione degli stessi con atto separato.

Infatti, per la nomina e la revoca dell’amministratore è necessario il consenso di tutti i soci accomandatari e l’approvazione di tanti soci accomandanti che rappresentino la maggioranza del capitale da essi sottoscritto, art. 2319.

Inoltre, anche il socio accomandante potrà richiedere giudizialmente la revoca per giusta causa degli amministratori, secondo quanto previsto dall’art. 2259,2° comma.

Questa sarà l’unico modo nel caso in cui vi sia un solo socio accomandatario e perciò un solo amministratore.

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