La ditta contraddistingue la persona dell’imprenditore nell’esercizio dell’attività di impresa (c.d. nome commerciale). Non è necessario che la ditta corrisponda al nome civile, essa può essere scelta liberamente dall’imprenditore. Nella scelta della propria ditta l’imprenditore deve rispettare i principi di verità e novità. Il principio di verità varia a secondo che si tratti di ditta originaria o derivata. La ditta originaria è quella formata dall’imprenditore che la utilizza, essa deve contenere almeno il cognome o la sigla dell’imprenditore. La ditta derivata è quella formata da un dato imprenditore e successivamente trasferita ad altro imprenditore insieme all’azienda. Nessuna disposizione impone a chi utilizzi una ditta derivata di integrarla col proprio cognome o con la propria sigla.

Art 2564 Novità

Quando la ditta è uguale o simile a quella usata da altro imprenditore e può creare confusione per l’oggetto dell’impresa e per il luogo in cui questa esercita, deve essere integrata o modificata con indicazioni idonee a differenziarla. Per le imprese commerciali l’obbligo dell’integrazione o modificazione spetta a chi ha iscritto la propria ditta nel registro delle imprese in epoca posteriore.

Art 2565 Trasferimento della ditta

La ditta è trasferibile, ma solo insieme all’azienda. Se il trasferimento avviene per atto fra vivi, è necessario il consenso espresso dell’alienante. A causa di morte, la ditta si trasmette al successore, salvo diversa disposizione testamentaria. Chi ha trasferito l’azienda è responsabile in solido con l’acquirente per i debiti da questo contratti spendendo la ditta derivata, cioè si addossa all’alienante l’onere di portare a conoscenza dei terzi l’avvenuto trasferimento dell’azienda e della ditta se si tratta di impresa non commerciale.

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