Nel vigore della disciplina codicistica originaria era frequente che le società a responsabilità limitata venissero costituite con un capitale inferiore rispetto alle esigenze sociali (c.d società sottocapitalizzate) e che poi i soci effettuassero finanziamenti anziché nuovi conferimenti; finanziamenti che nella prassi assumevano anche definizioni differenti. in altre parole si tratta di uno strumento ampiamente utilizzato dai soci per far affluire nella società nuove risorse finanziarie senza ricorrere a un normale aumento del capitale sociale. Nell’ordinamento è stato pertanto introdotto l’art. 2467 nel quale è indicata una nozione particolare di finanziamenti dei soci a favore della società, intendendosi quelli che in qualsiasi forma effettuati, sono stati concessi in un momento in cui anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto, oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.

Le nuove norme stabiliscono che il rimborso dei finanziamenti eseguiti in qualsiasi forma dai soci può avvenire solo quando sono stati pagati gli altri creditori, e in caso di fallimento l’eventuale rimborso avvenuto l’anno precedente deve essere restituito. La norma si propone di porre un limite alla pratica che portava i soci a non apportare alla società capitali di rischio, ma a concederle prestiti e fideiussioni che finivano per concorrere con le ragioni degli altri creditori. A tali finanziamenti viene quindi applicata la disciplina della postergazione essi mantengono quindi la loro natura di diritti di credito (e non di diritti partecipativi), sebbene siano trattati come crediti subchirografari; in quanto tali essi non possono mai pregiudicare la posizione degli altri creditori, ma nello stesso tempo i soci che hanno effettuato finanziamenti, per questi sono collocati in una posizione privilegiata rispetto ai crediti che hanno per oggetto i conferimenti.

Con queste norme il legislatore vuole evitare che i soci si sottraggano al rischio d’impresa apportando alla società un finanziamento quando sarebbe necessario conferire un maggiore capitale sociale. Le modalità con cui possono avvenire i finanziamenti sono due. Il finanziamento in conto capitale: è un versamento eseguito dai soci e acquisito definitivamente dalla società che non è tenuta a pagare alcun interesse. Il socio che ha eseguito il finanziamento in conto capitale non ha il diritto di chiederne la restituzione. Naturalmente è possibile che la società deliberi la restituzione ai soci delle somme versate, sotto forma di distribuzione delle riserve disponibili risultanti dal bilancio.

La restituzione deve avvenire in proporzione alle quote di capitale sottoscritto, anche se i finanziamenti sono stati eseguiti in modo difforme. La società può anche impiegare le somme ricevute dai soci per eseguire investimenti, per coprire delle perdite. Quando il versamento dei soci è preordinato proprio a questa operazione si parla di versamento in conto futuro aumento di capitale.

Non è soggetto a imposta. Il socio poi può anche concedere alla società un vero e proprio prestito, comportandosi come qualsiasi terzo, in questo caso non si tratta più di capitale di rischio, ma di un vero e proprio credito del socio verso la società, che dovrà essere restituito alla scadenza prevista e che può essere anche produttivo di interessi. Il socio che fa il prestito alla società deve essere titolare di almeno il 2% del capitale sociale, e essere socio da almeno 3 mesi. Inoltre l’atto costitutivo deve prevedere espressamente la possibilità di ricevere finanziamenti dai soci. È soggetto a imposta.

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