Affinché si realizzino gli effetti propri della rappresentanza occorre una fonte idonea a poterli produrre. Il potere rappresentativo può derivare o direttamente dalla legge o dallo stesso interessato.

Si distingue, pertanto, tra rappresentanza legale (ad esempio quella dei genitori esercenti la potestà sui figli minori) e rappresentanza volontaria.

La differenza tra rappresentanza legale e rappresentanza volontaria, oltre che alla fonte, attiene alla funzione che esse reciprocamente assolvono.

Difatti, la rappresentanza legale mira a rendere possibile a soggetti legalmente incapaci (nelle forme della potestà e della tutela dei minori e degli interdetti) o diversamente impediti il compimento di atti che altrimenti sarebbero loro preclusi.

La funzione della rappresentanza volontaria, invece, è strettamente legata ai criteri di opportunità e di convenienza del singolo, che ritiene più proficuo agire per mezzo di sostituto. Infatti, spesso varie circostanze (quali la lontananza, malattie ecc.) richiedono che la persona si avvalga di sostituti per lo svolgimento della vita di relazione. Il ricorso poi ai rappresentanti diventa necessario, indispensabile nell’esercizio dell’attività imprenditoriale quanto la complessità e la molteplicità degli affari non ne consentono una trattazione diretta da parte dell’imprenditore.

Le norme dettate in materia di rappresentanza volontaria si applicano, nei limiti della compatibilità, anche alla rappresentanza legale.

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