La legge regola i rapporti pendenti nel periodo che intercorre tra l’apertura della successione e l’accettazione dell’eredità, in via alternativa, disciplinando l’eredità giacente quando il chiamato all’eredità :

non è stato identificato o non si sappia se sia mai esistito, dunque se sia in vita;

non ha ancora accettato l’eredità

non sia nel possesso dei beni ereditari

Curatore dell’eredità giacente

Il pretore del luogo ove si è aperta la successione su istanza della persona interessata (es. un creditore del de cuius, un legatario ,un chiamato all’eredità di grado successivo) oppure anche d’ufficio nomina con decreto un curatore dell’eredità che cesserà dalle sue funzioni quando l’eredità sarà stata accettata. Il curatore non rappresenta il futuro erede ma tutela l’interesse degli eredi, “amministrandone il patrimonio” in funzione sostanzialmente conservativa. Nel caso di amministrazione negligente risponde per danni sia verso gli eredi sia verso i creditori del defunto.

Le norme sui poteri del curatore dell’eredità giacente si applicano anche in caso di successione testamentaria nei confronti dell’amministratore nominato all’eredità anche se i poteri sono più limitati.

Gli atti compiuti dal curatore sono imputati all’erede, in quanto rappresentante legale in attesa dell’accettazione dell’eredità. Quindi, il curatore amministra i beni per conto di chi spetta, amministrazione che cesserà quando l’eredità sarà accettata 532cc.

I compiti e i poteri del curatore dell’eredità giacente sono regolati da norme contenute nel c.p.c, deve:

– procedere all’inventario dei beni ereditari;

– provvede all’ordinaria amministrazione dei beni;

esercitare e promuovere le azioni dell’eredità e rispondere alle istanze proposte contro la medesima;

esercitare atti di straordinaria amministrazione e atti di liquidazione del patrimonio, previa autorizzazione del tribunale 782//2 e 783/2 cpc;

depositare il denaro relitto oppure ricavato dalla vendita dei beni;

pagare i debiti ereditari e i legati, ma i singoli pagamenti devono essere autorizzati 530/1c; sempre che non vi sia stata opposizione da parte dei creditori e dei legatari, nel qual caso dovrà procedere alla liquidazione dell’eredità;

rendere il conto della propria amministrazione.

Gli atti di straordinaria amministrazione compiuti senza la necessaria autorizzazione sono inefficaci, in quanto mancano della legittimazione negoziale.

E’ applicabile al curatore l’intera normativa sul beneficio d’inventario con riferimento alla formazione dell’inventario, l’amministrazione e il rendimento dei conti. Egli è responsabile anche per colpa lieve e deve adempiere il suo ufficio usando l’ordinaria diligenza.

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