Il termine successione indica il trasferimento della titolarità dei diritti o più rapporti giuridici di un soggetto de cuius ad uno o più soggetti detti erede. La successione consiste cioè nella modificazione soggettiva dei rapporti giuridici del defunto.

La morte estingue la capacità giuridica della persona, quindi estingue diritti personali ad essa inerenti, mentre ne impone la trasmissione dei diritti patrimoniali agli eredi (stretti congiunti e/o terzi nominati).

La SUCCESSIONE A CAUSA DI MORTE (mortis causa), si distingue:

a TITOLO UNIVERSALE (eredità), il soggetto subentra nella totalità dei rapporti giuridici facenti capo al defunto (si distingue a sua volta in Testamentaria e Legittima);

a TITOLO PARTICOLARE (legato), il soggetto subentra nella titolarità di uno o più rapporti giuridici determinati dal defunto (il legato può anche essere in sostituzione o in conto Legittima).

La successione consente la continuazione delle vicende economiche del de cuius. Se il de cuius non ha stabilito per testamento, l’eredità si devolve per successione legittima ai familiari.

L’art. 457cc stabilisce la prevalenza della successione testamentaria su quella legittima, disponendo che si faccia riferimento solo alla legittima se manca il testamento.

Il testamento, comunque, non può pregiudicare i diritti dei legittimari cui la legge assegna inderogabilmente una quota (riserva) del patrimonio ereditario, in funzione della solidarietà familiare.

Un altro importante principio è costituito dal divieto di patti successori (art.458), cioè quegli accordi con cui un soggetto si impegna verso altro soggetto ad effettuare il proprio testamento in un certo modo, ovvero, patto con cui un soggetto, prima ancora di essere chiamato a succedere(erede), dispone in favore di un terzo di un’eredità o rinunzia all’eredità.

I patti successori possono essere :

istitutivi = quando si dispone della propria successione al di fuori dello strumento testamentario(si ha violazione del principio di libertà testamentaria);

dispositivi = quando l’erede dispone dei diritti che possono spettargli su una successione futura();

rinunciativi = se l’erede rinuncia ai medesimi diritti prima dell’apertura della successione.

La successione testamentaria, ha titolo nel testamento, è atto di autonomia privata col quale la persona in vita dispone dei propri beni e diritti per il tempo della morte, scegliendo i suoi successori(legittimi e/o terzi).

La successione legittima, ha titolo nella legge, nel diritto successorio dei congiunti(legittimari) e dello stato, e trova ragione nel principio di solidarietà familiare. La solidarietà familiare prevale sulla stessa autonomia privata del de cuius in quanto gli stretti congiunti (c.d. Legittimari: coniuge, discendenti (figli) e in mancanza dei figli gli ascendenti) hanno diritto di ricevere comunque (anche in presenza di Testamento) una quota di riserva del valore del patrimonio ereditario, comprensivo dei beni residui e donati.

I Legittimari possono far valere il diritto di riserva anche contro la volontà testamentaria, esercitando l’azione di riduzione delle disposizioni testamentarie fino ad ottenere il valore della loro quota di riserva.

Se la riduzione delle disposizioni testamentarie non è sufficiente, possono chiedere la riduzione delle donazioni fatte in vita dal defunto.

Pertanto, la successione dei legittimari ha nel diritto di riserva un titolo specifico e autonomo che la distingue rispetto alla successione legittima, qualificandola come successione necessaria.

PRINCIPI COSTITUZIONALI IN MATERIA DI SUCCESSIONI A CAUSA DI MORTE:

art. 42 Costituzione: “…la legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità”.

Da tale articolo, che riguarda la proprietà, si ricava che:

– La legge tutela i più stretti congiunti, cioè la famiglia, riservando una quota del patrimonio ereditario(riserva);

– è legittimata (entro certi limiti) la facoltà del de cuius, mentre è in vita, di disporre, per TESTAMENTO, dei propri beni per il tempo successivo alla morte, quindi anche di disporre a favore di terzi della quota disponibile del patrimonio;

– sono assegnati allo Stato genericamente dei diritti (es. prelievo fiscale).

Nella moderna economia l’istituto successorio è stato fortemente influenzato dall’esigenza di tutelare le attività imprenditoriali al fine di evitarne l’estinzione. A tal fine è stato sviluppato il fenomeno delle società capitalistiche che facilitano il trasferimento delle partecipazioni salvaguardando la continuità economico-patrimoniale.

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