L’azione di nullità è l’azione che tende all’accertamento della nullità del contratto. Considerando che il negozio nullo è fin dall’origine improduttivo di effetti giuridici, il provvedimento che accoglie la domanda è una sentenza dichiarativa (o di mero accertamento) in quanto mira soltanto ad accettare il vizio che inficia il negozio e la intrinseca inoperatività dello stesso..

Legittimato ad esercitare l’azione chiunque vi abbia interesse e cioè le parti contrattuali e i terzi (i soggetti estranei al contratto) che subiscono un pregiudizio dal contratto nullo.

In assenza di una domanda di parte, il giudice può d’ufficio, di sua iniziativa, in qualunque stato e grado del processo, rilevare la nullità del contratto, purché il motivo di nullità risulti dagli atti. In giurisprudenza la rilevabilità d’ufficio della nullità e circoscritta alle ipotesi in cui si è richiesta in giudizio l’esecuzione del contratto mentre la si esclude quanto sia proposta azione di risoluzione.

Secondo il Bianca questa limitazione è discutibile ritenendo che invece sia giustificato il più recente orientamento, che ha riconosciuto la rilevabilità d’ufficio della nullità del contratto anche quando ne sia stata chiesta la risoluzione o la rescissione: “La nullità di un contratto del quale sia chiesta la risoluzione o la rescissione può essere rilevata d’ufficio dal giudice, in via incidentale, senza incorrere in vizio di ultrapetizione”.

Altro problema invece, concerne la rilevabilità d’ufficio di una causa di nullità diversa da quella denunziata in sede di azione di nullità. La soluzione negativa è argomentata in base al principio secondo il quale il giudice deve attenersi al fondamento della domanda fatto valere dalla parte (casusa petendi).

L’azione di nullità è imprescrittibile, cioè è esercitabile senza limiti di tempo tuttavia sono stati gli effetti dell’ usucapione e della prescrizione delle azioni di ripetizione.

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