L’ azione di annullamento è l’azione processuale mediante la quale si va a valere davanti al giudice la causa di annullamento del contratto. L’azione di annullamento, differentemente dall’azione di nullità che natura dichiarativa, è un’azione costitutiva in quanto la sentenza di annullamento cancella gli effetti che il contratto ha provvisoriamente prodotto determinando il ripristino della situazione antecedente.

L’azione di annullamento del contratto può essere esercitata soltanto dalla parte nel cui interesse la legge stabilisce l’invalidità. Pertanto, l’azione di annullamento del contratto ha il carattere della relatività (a differenza dell’azione di nullità che ha il carattere dell’assolutezza in quanto può essere fatta valere da chiunque di interesse).

Relativamente ai contratti plurilaterali, ossia ai contratti in cui si riscontri una pluralità di parti, ciascuna di queste è legittimata ad impugnare il contratto per gli effetti che la riguardano.

L’annullabilità, eccezionalmente, è assoluta dei casi in cui il contratto è stato stipulato dall’interdetto legale. In questo caso l’annullabilità assoluta perché l’interdizione legale costituisce una sanzione e non un istituto di protezione dell’incapace (come nel caso dell’interdizione giudiziale).

Occorre precisare che l’interdizione legale costituisce una pena accessoria che consegue alla condanna all’ergastolo o alla reclusione per un tempo non l’inferiore a cinque anni.

L’annullamento ancora, a differenza della nullità, non può essere pronunciato dal giudice d’ufficio per cui occorre sempre una specifica domanda di parte e se convenuta in giudizio la parte può chiedere l’annullamento del contratto in via di eccezione.

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