L’attività amministrativa è retta anche dai principi dell’ordinamento comunitario, i quali si dividono in due diversi generi:

  • i principi enunciati o direttamente desumibili da norme comunitarie o ai quali esse rinviano (es. principio di non discriminazione);
  • i principi ai quali, in assenza di norme comunitarie utilizzabili, i giudici debbono fare ricorso (es. proporzionalità, sicurezza giuridica). La giurisprudenza comunitaria fa frequente richiamo a questo genere di principi con riferimento all’attività amministrativa, a partire da quando la Corte di giustizia (1957) affermò il proprio potere-dovere di colmare le lacune dell’ordinamento comunitario ispirandosi alle regole conosciute dalle legislazioni, alla dottrina e alla giurisprudenza dei paesi membri (principi comuni). Dato che non è sempre possibile trovare principi davvero comuni ai diversi ordinamenti statali, qualora ve ne sia bisogno, i giudici comunitari determinano e conformano tali principi sulla base del metodo della comparazione valutativa.

Tra i vari diritti proclamati dalla Carta di Nizza (2000), occorre sottolineare il diritto ad una buona amministrazione (art. 41) che consiste nel diritto di ciascun individuo a che le istituzioni e gli organi dell’Unione europea trattino le questioni che lo riguardano in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole (es. diritto di accedere al fascicolo che lo riguarda nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e del segreto professionale).

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