Il diritto amministrativo è retto da alcuni principi fondamentali.

I principi hanno un posto importante nel diritto amministrativo, anche a causa dell’assenza di una codificazione. Negli altri rami del diritto, da quello civile a quello penale, alle procedure, persino a quello costituzionale, le norme più importanti sono raccolte in modo organico in codici (o nella Costituzione). Ciò non accade nel diritto amministrativo, dove vi è, quindi, maggiore necessità dell’azione ordinatrice svolta dai principi, che reggono i diversi istituti positivi.

Alcuni dei principi fondamentali del diritto amministrativo sono stabiliti dalla Costituzione o da leggi; altri sono il risultato della giurisprudenza consolidata dei giudici amministrativi nazionali o di quelli europei; altri ancora sono stabiliti dai trattati o da atti dell’Unione europea. Così come la definizione della pubblica amministrazione, dunque, i principi che reggono il diritto amministrativo sono il frutto, congiuntamente, del diritto nazionale e di quello europeo, in quanto, per effetto dell’integrazione, da un lato, l’ordinamento sopranazionale si è formato sulla base delle tradizioni comuni dei diritti nazionali e, dall’altro, l’ordinamento sopranazionale penetra in quelli nazionali.

4.1. Il principio di legalità

sta a significare che la pubblica amministrazione è sottoposta solo alla legge, nel senso che possono essere esercitati solo i poteri indicati da quest’ultima e solo nei modi prescritti. In origine, tale principio ha definito e limitato l’autorità della pubblica amministrazione nei confronti dei cittadini; in seguito, prima, si è esteso anche ai rapporti tra amministrazione e governo; poi, ha acquisito ulteriori, più ampi significati, divenendo ora regola di funzionamento dell’amministrazione, ora disciplina dei rapporti, ora norma di organizzazione.

È un principio non enunciato dalla Costituzione, ma implicito nell’art. 113, secondo il quale contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa. Esso, inoltre, si trae, in forma indiretta, ma in termini più ampi, dall’art. 220 tr. Ce, secondo il quale la Corte di giustizia assicura il rispetto del diritto nell’interpretazione e un controllo di legittimità sugli atti degli organi della Comunità europea.

La funzione principale del principio di legalità è di tutela dei cittadini: il Parlamento, attraverso la legge, garantisce questi ultimi, difendendoli dalla pubblica amministrazione. Peraltro, tale principio ha anche una funzione di indirizzo dell’amministrazione, in quanto assicura il funzionamento del circuito democratico:

elezione popolare del Parlamento – approvazione parlamentare delle leggi – esecuzione amministrativa delle leggi.

Il principio di legalità non riguarda tutte le attività svolte dalla pubblica amministrazione.

Pur nella sua accezione più estrema ed ampia, il principio di legalità riguarda l’attività detta correntemente autoritativa dell’amministrazione, quella cioè che l’amministrazione svolge in modo unilaterale, senza il consenso e contro la volontà del privato, esercitando nei suoi confronti un potere comunemente definito di supremazia (ad esempio, l’espropriazione di un bene privato). Quando l’amministrazione pubblica esercita la sua autonomia privata ed agisce come un privato con il consenso dell’altra parte, infatti, non è sottoposta al principio di legalità in tale forma ampia, bastando, ad esempio, che la legge conferisca un certo potere, senza che vi sia necessità che ne regoli minutamente l’esercizio.

Il principio di legalità comporta sia il rispetto della tipicità e nominatività degli atti, per cui possono essere emanati solo gli atti espressamente previsti dalla legge e solo in presenza dei presupposti e per i motivi da questa indicati, non essendo ammessi atti misti o innominati, sia il divieto di ricorso a poteri impliciti, cioè di poteri non espressamente attribuiti dalle norme, ma derivanti direttamente dall’esigenza di garantire il soddisfacimento degli obiettivi della pubblica amministrazione. Esso inoltre comporta l’esclusione di taluni principi, sviluppati dalla giurisprudenza o dalla scienza giuridica, ma non consacrati dalla legge come tali, quali quelli di autotutela (potestà dell’amministrazione di farsi ragione da sé) e di autarchia (potestà delle amministrazioni minori di emanare provvedimenti).

Va precisato che il principio di legalità non comporta il rispetto della legge formale da parte della pubblica amministrazione. Secondo la giurisprudenza, il principio di legalità comporta il rispetto di qualcosa di più della legge: ad esempio, di principi elaborati dai giudici, come ragionevolezza e proporzionalità. Poi, alla legge si è aggiunta la Costituzione, che va anch’essa rispettata. Infine, alla legge nazionale si è aggiunta la norma comunitaria e il giudice comunitario ha stabilito che l’autorità amministrativa nazionale deve disapplicare la legge nazionale in contrasto con la norma europea.

Diverso dal principio di legalità è il principio della riserva di legge. La riserva di legge è disposta in numerose materie dalla Costituzione, a differenza del principio di legalità. Essa implica un previo intervento del legislatore, che deve regolare a sufficienza la materia, prima che possa intervenirvi la pubblica amministrazione.

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