L’invalidità di un atto giuridico indica che l’atto è in contrasto con una norma imperativa. L’invalidità ha un rilievo molto diverso in diritto privato rispetto al diritto amministrativo, infatti l’attività di diritto privato può essere derogata dalle parti nell’ambito dell’attività negoziale, salvo poche eccezioni, mentre la normazione di diritto amministrativo è sempre di carattere cogente, nella quasi totalità dei casi, per cui l’area della invalidità amministrativa è più vasta di quella di diritto privato. L’esercizio del potere in diritto amministrativo è procedimentalizzato, consta cioè di una serie di atti giuridici disciplinati da norme, invece in diritto privato l’atto finale è preceduto da una attività preparatoria non rilevante. Ancora, l’esercizio di poteri amministrativi è vincolato, ai fini della invalidità degli atti, anche al rispetto dei principi che disciplinano le scelte dell’amministrazione affidate alla discrezionalità.

L’invalidità può essere totale o parziale, può riguardare anche singoli elementi che, però, se sono essenziali producono l’ invalidità dell’atto nella sua interezza. È possibile distinguere tra provvedimenti scindibili e inscindibili. I primi sono atti formalmente unici, ma sostanzialmente plurimi, cioè divisibili in una pluralità di atti; i secondi sono atti unici nella forma e nella sostanza, per cui si discute in giurisprudenza se l’invalidità di una singola clausola invalidi l’intero atto o comporti solo la nullità o l’ annullabilità della singola parte affetta. Normalmente, le modificazioni della disciplina giuridica non incidono sulla validità dell’atto già perfezionato, tuttavia ci possono essere casi in cui ciò accade (cd. invalidità sopravvenuta) per effetto di norme retroattive, la cui entrata in vigore produce ex posi l’invalidità degli atti che risaltano in contrasto con la nuova disciplina.

Situazione analoga si può avere in caso di annullamento di atto amministrativo presupposto rispetto a quello consequenziale (cd. invalidità derivata). In giurisprudenza, si ritiene che ci siano casi in cui l’annullamento detratto presupposto produce sicuramente la caducazione degli atti consequenziali e casi in cui tale effetto caducaste non può prodursi, per cui l’annullamento può avvenire solo attraverso l’esercizio del potere di annullamento nelle forme previste (Cons. St VI 24.6.1975 n. 207). A tal proposito, problemi particolari si pongono nel caso di annullamento del provvedimento di aggiudicazione, che costituisce il presupposto per la stipulazione dei contratti stipulati dalla P.A.. dal punto di vista delle conseguenze giuridiche che tale annullamento produce sul contratto già stipulato. Varie le tesi in giurisprudenza:

Thl: l’annullamento dell’aggiudicazione provoca l’annullabilità anche del contratto successivo, un’annullabilità che, peraltro, è rilevabile dall’Amministrazione contraente ex art. 1425 ce;

Th2: il contratto, nell’ipotesi de qua, non è annullabile ma nullo e la nullità è dichiarala dal giudice;

Th3: il contratto è inefficace; tale inefficacia può essere fatta valere dal soggetto che ha ottenuto l’annullamento dell’aggiudicazione. Differenze fondamentali tra nullità ed annullabilità. L’invalidità può manifestarsi in due ipotesi fondamentali che sono la nullità, che ricomprende i casi più gravi di invalidità e l’annullabilità che invece ricomprende i casi meno gravi. Sotto il profilo degli effetti la nullità si caratterizza, a differenza della annullabilità, per essere:

a) insanabile;

b) incapace di produrre effetti anche se precari.

Sotto il profilo della rilevazione dell’invalidità nella nullità notiamo che:

a) essa è rilevabile di ufficio e da qualsiasi soggetto interessato;

b) è rilevabile senza limiti di tempo e con ogni mezzo procedurale disponibile. L’annullabilità invece sotto il profilo degli effetti si caratterizza per essere:

a) sanabile;

b) può dar luogo ad effetti di natura precaria.

Sotto il profilo della rilevazione l’annullabilità si caratterizza per:

a) essere rilevabile solo dai soggetti portatori di interessi qualificati;

b) rilevabile entro termini stabiliti e mediante mezzi procedurali tipici.

Diversa dall’annullabilità e dalla nullità è la irregolarità, che si verifica ogni qual volta siano state violate norme o regole di corretta redazione degli atti prescriventi adempimenti del tutto formali o del tutto marginali rispello alla sostanza della fattispecie (violazione di regole che prescrivono forme rituali per l’intestazione dell’atto). In caso di irregolarità l’atto è valido, ma può comportare conseguenze di tipo sanzionatorio in capo agli autori degli atti materiali dell’atto stesso. L’irregolarità deve essere sanata.

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