Secondo l’art. 2051, ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. Visto il disposto di tale articolo, quindi, sembra pacifica l’ascrizione di questa fattispecie all’area della responsabilità oggettiva.

Perché la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi la condotta del custode e l’osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia non implica uno specifico obbligo di custodire, analogo a quello previsto per il depositario, e la funzione della norma consiste nell’imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa. Ne consegue che tale tipo di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito, fattore che non attiene ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell’evento.

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