Nella globalità dell’esperienza umana il problema giuridico è quello dell’ordinamento, così come nel linguaggio corrente il vocabolo “ordinamento giuridico” è perlopiù usato come sinonimo di diritto.

Col termine diritto si fa riferimento al modo e alle forme in cui una società si organizza, si ordina: di qui l’altra espressione di ordinamento giuridico.

Il termine ordinamento rappresenta:

1) l’organizzazione sociale,

2) il modo e le forme mediante le quali la società si organizza.

In un’ottica prevalentemente operativa, sotto l’impulso delle geometrie legali, è tuttavia il secondo aspetto ad assumere un rilievo predominante ed al limite esclusivo. Nel linguaggio degli operatori giuridici cioè il vocabolo ordinamento è andato sempre più puntualmente indicando il sistema delle norme giuridiche. Valgono a conferma dell’assunto tra citazioni di quella che chiameremo la scuola di Torino:

Bobbio: “ nella realtà le norme giuridiche non esistono mai da sole, ma sempre in un contesto di norme che hanno particolari rapporti tra loro, tale contesto si suole chiamare ordinamento. Il diritto, tra i suoi molti significati ha anche quello di ordinamento giuridico, per esempio nelle espressioni diritto romano, diritto italiano, diritto canonico” ordinamento = contesto di norme;

Gavazzi: “ l’idea di ordinamento richiama quella di una pluralità di enti tra loro connessi in modo tale da costituire un insieme: l’ordinamento giuridico è composto da una pluralità di norme” ordinamento = insieme di norme ;

Lumia: “ le norme giuridiche non si presentano mai da sole ma organicamente collegate in un sistema cui si dà il nome di ordinamento giuridico” ordinamento = sistema di norme.

Subito si può notare come nessuna di queste espressioni rappresenta la semplice somma di un certo numero di norme. L’espressione più generica è quella di insieme: se infatti ogni contesto può dirsi un insieme, nonna ogni insieme può dirsi contesto e neppure sistema.

Il mettere insieme è un’operazione che si caratterizza rispetto alle altre operazioni di assembramento perché realizza l’unità di una molteplicità di termini (nel nostro caso molteplicità di norme), diversi e distinti tra loro. È un’operazione che è possibile sulla base di una comune misura, come traspare dalle espressioni “ particolari rapporti” e “ collegamento organico”.

Prima di procedere oltre, è utile una parentesi linguistico-comparatistica per constatare, sia pure in modo sommario, quali espressioni straniere trovino in quella di ordinamento giuridico la traduzione italiana. Con ordinamento giuridico vengono tradotte le espressioni inglesi di “legal system, body of rules, legal order”, quella tedesca di “ordnung” (traducibile più come ordine che come ordinamento, rappresenta allo stesso tempo sia il regolamento sia la regolamentazione), quella francese di “ordre”.

Si può concludere che oggi, in un’ottica geometrica, prevalga l’accezione di ordinamento giuridico come insieme delle norme giuridiche ma, nel medesimo tempo, si deve riconoscere che con esso non si designa un semplice coacervo, bensì un tutto ordinato e precisamente un sistema di norme.si

Si pone dunque un quesito: il criterio dell’ordinamento è intrinseco alla produzione delle norme oppure esso è esterno al processo di normazione? per rispondere risulta necessario pensare ad un ulteriore processo che consiste nel mettere ordine tra le norme poste.

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