Vi sono poi gli atti non contemplati dall’art. 249, ed in questo senso quindi «atipici», ma comunque previsti da altre disposizioni del Trattato e gli atti creati dalla pratica completamente al di fuori del Trattato.

I primi sono comunemente chiamati «fuori nomenclatura» o «non nominati» e sono frequenti sia nella vita interna delle istituzioni sia in materia finanziaria. Alcune volte sono indicati con la stessa denominazione degli atti tipici ma hanno comunque un effetto diverso: valgano ad esempio le direttive che il Consiglio impartisce alla Commissione per negoziare gli accordi internazionali (art. 300) oppure le norme sullo statuto dei funzionari che sono spesso dettate sotto forma di regolamento ma che generalmente non hanno effetto al di fuori degli interna corporis della Comunità.

Fra gli atti creati dalla pratica abbiamo in primo luogo le comunicazioni, particolarmente importanti nella pratica della Commissione.

Esse sono frequenti soprattutto nel diritto della concorrenza: si possono ricordare la comunicazione n. 93/C, 39/05 che precisa «come la Commissione conti di contribuire ad una cooperazione più stretta con le giurisdizioni nazionali» per l’applicazione delle norme sulla concorrenza, la comunicazione del 1996 sul servizio universale nelle telecomunicazioni, tutte le varie comunicazioni in materia di aiuti di Stato etc. Particolare attenzione meritano le «comunicazioni interpretative» (la prima fu quella relativa alla sentenza Cassis de Dijo) con le quali la Commissione mette in evidenza la portata innovativa delle decisioni della Corte.

La Corte di giustizia ha riconosciuto la validità delle comunicazioni, naturalmente riservandosi il diritto di valutarne i precisi effetti giuridici (CGCE 16-VI-1993, causa C-325/91, Raccolta, p. I-3283; 20-III-1997, causa C-57/95, Raccolta, p. I-1627), ad esempio attribuendosi il potere di annullarle quando facciano sorgere delle obbligazioni e siano state emanate da un’istituzione incompetente.

Nell’ambito della cooperazione tra le istituzioni della Comunità sono nati gli accordi interistituzionali e le dichiarazioni comuni: i primi organizzano le modalità di cooperazione tra le istituzioni e possono avere effetti vincolanti per esse; le seconde esprimono una posizione comune delle istituzioni relativamente ad una questione ritenuta essenziale, come per esempio il rispetto dei diritti fondamentali. Più che proporsi un effetto giuridico diretto, le dichiarazioni comuni alimentano i principi generali del diritto riconosciuti nella Comunità come fonte integrativa.

 

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