La legge affida all’autonoma iniziativa del giudice penale la repressione dei reati tributari. Questa previsione normativa ha posto in essere varie problematiche in relazione alle interferenze tra le iniziative sanzionatone penali e l’attività amministrativa tributaria.
In merito, un primo problema è dato dai casi in cui uno stesso fatto sia punito con una sanzione penale, e, al tempo stesso, da una sanzione amministrativa. In questi casi, un recente decreto (del 2000) ha introdotto nel nostro ordinamento il principio di specialità, disponendo che quando uno stesso fatto è punito da norme tributarie che prevedono sia una sanzione penale che una sanzione amministrativa si applica la disposizione speciale; e quindi dovrebbe irrogarsi solo lo sanzione previsto dolio norma avente un più limitato ambito di operatività.
E considerato il fatto che le norme sanzionatone penali hanno di solito un ambito operativo molto più limitato rispetto alle norme sanzionatone amministrative, il principio di specialità dovrebbe condurre alla non irrogabilità di sanzioni amministrative per le violazioni tributarie penalmente sanzionate. Tuttavia, lo stesso decreto, prevede che l’Ufficio tributario irroga comunque le sanzioni amministrative anche per le violazioni oggetto di notizia di reato; che tali sanzioni non sono eseguibili nei confronti del trasgressore, salvo che il procedimento penale sia definito con provvedimento di archiviazione o sentenza di assoluzione; e che permane in ogni caso la responsabilità per la sanzione amministrativa dei soggetti, diversi dal trasgressore, ed indicati dal medesimo decreto, che siano persone fisiche concorrenti nel reato.
Altro problema che si pone, consiste nel fatto che le indagini sugli illeciti tributari sono sottoposte a regole diverse a seconda che svolte dagli organi di polizia giudiziaria o da quelli di polizia tributaria (Guardia di finanza); ed anche a seconda che quest’ultima operi di propria iniziativa, ovvero sotto le direttive del Procuratore della Repubblica. In particolar modo, nel caso in cui vi sono fatti rilevanti nel corso delle normali indagini amministrative tributarie, si pone il dubbio se l’obbligo di darne immediata notizia (entro 48 ore) al Procuratore della Repubblica ne comporti l’automatica trasformazione in vera e propria indagine di polizia giudiziaria (con la conseguente necessità di seguire tutte le direttive del giudice penale), ovvero se (come appare più corretto), fermo restando l’obbligo di comunicazione, le indagini possono e devono essere proseguite nelle forme tipicamente amministrative.