Questo istituto vede nella propria struttura documentale tratti comuni alle regole sulla dimostrazione del fatto nella disciplina del reddito d’impresa: ciò si esprime in alcuni istituti derogatori rispetto alle regole tipiche delle imposte sui redditi, che in alcuni casi vedono vera identità di disciplina ottenuta con rinvii interni ovvero con estensioni all’IVA della disciplina prevista ai fini delle imposte sui redditi e viceversa. In materia di IVA anche troviamo la distinzione tra accertamento in rettifica (consiste nella rettifica della dichiarazione annuale IVA). Esso è disciplinato dal DPR 633/1972 e consiste nella rettifica della dichiarazione annuale da cui risulti un’imposta inferiore rispetto a quella dovuta ovvero un’eccedenza detraibile/rimborsabile, superiore a quella spettante.

La rettifica però può basarsi anche su presunzioni semplici (devono però essere gravi, precise, concordanti) e accertamento d’ufficio (presuppone omissione/nullità della dichiarazione).

La legge consente anche un accertamento induttivo ex 55 DPR 633/1972 : esso è diretto alla ricostruzione extracontabile della base imponibile del tributo e può esser attivato in 2 casi, cioè quando il soggetto non ha presentato la dichiarazione o quando non ha tenuto le scritture contabili ovvero quando quest’ultime non sono state esibite a richiesta dell’ufficio. L’attività di accertamento anche qui si estrinseca con notifica degli avvisi di accertamento: questi ex 56 devono contenere:

a) nell’accertamento in rettifica, l’indicazione degli errori/omissioni/false indicazioni a pena di nullità;

b) nell’accertamento induttivo, l’indicazione dell’imponibile complessivo e dell’aliquota e delle detrazioni applicate, nonché il perché si è ricorso a questo metodo d’accertamento.

Gli avvisi devono esser notificati a pena di decadenza entro il 31/12 del 4° anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Rettifiche e accertamenti possono essere integrati/modificati con la notifica di nuovi avvisi a seguito della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi: ciò è da indicare nell’avviso a pena di nullità Anche qui è possibile per gli uffici procedere a accertamenti parziali: ex 57 i competenti uffici dell’AE possono limitarsi ad accertare l’imposta o la maggiore imposta dovuta o il minor credito spettante emersi nel corso di accessi/ispezioni/verifiche. Infine, ex 54bis, l’ufficio può liquidare l’imposta dovuta in base alla dichiarazione, avvalendosi a tal fine di procedure automatizzate, nonché può controllare rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti dell’imposta.

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