Le ONLUS sono enti di vario genere (comitati, fondazioni) caratterizzati dall’essere istituiti per operare esclusivamente senza fini di lucro, in alcuni settori normativamente predeterminati (assistenza sanitaria, beneficenza, istruzione, ecc.) e in favore esclusivamente di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche e sociali.
Per questi tipi di Enti, proprio in virtù delle finalità solidaristiche che li caratterizzano, sono previsti, da un lato regole volte ad evitare improprie strumentalizzazioni; dall’altro misure fiscali di favore.
Tra queste misure, una fondamentale importanza assume la regola, secondo la quale non costituisce esercizio di attività commerciale, lo svolgimento dell’attività istituzionale per il perseguimento esclusivo delle finalità di solidarietà sociale, e che non concorrono a formare il reddito dell’ONLUS.
Neanche i proventi delle attività connesse a quella istituzionale.
In pratica, con questa regola, vengono decommercializzate sia l’attività istituzionale che le attività che vi sono direttamente connesse, quando svolte da ONLUS, le quali in virtù di questa decommercializzazione vanno annoverate tra gli Enti non commerciali, anche quando l’attività principale è oggettivamente commerciale e produttiva di redditi, i quali però non possono esser in alcun modo distribuiti).