Il momento di effettuazione delle operazioni

La legge stabilisce i criteri che determinano il momento in cui le operazioni si considerano effettuate ai fini dell’IVA. In particolare, le legge stabilisce che:

Le cessioni di beni si considerano effettuate (allo stesso modo di come è previsto in materia di imposte dirette) all’atto della stipulazione se hanno ad oggetto immobili, e a quello della consegna o spedizione se si tratta di beni immobili;
Le prestazioni di servizi (diversamente da quanto avviene in materie di imposte dirette) si considerano invece effettuate al momento del pagamento del corrispettivo;
Infine, se anteriormente a tali momenti viene pagato, in tutto o in parte, il corrispettivo, o viene emessa fattura, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.

Al momento in cui una operazione si considera effettuata, si avrà l’esigibilità dell’imposta da parte dello Stato, e quindi l’obbligo del suo versamento. Ma esiste anche una particolare gamma di operazioni per le quali questa esigibilità viene differita al momento del pagamento del corrispettivo (vendite di prodotti farmaceutici effettuate nei confronti di Enti pubblici). Per queste operazioni quindi è rilevante la distinzione tra il momento dell’effettuazione dell’operazione e quello della esigibilità dell’imposta.

 

La localizzazione delle operazioni e il regime delle operazioni intracomunitarie

Dato che ai fini dell’IVA hanno rilevanza esclusivamente le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in Italia, occorre vedere quando esse rivestano tale requisito.

Le cessioni di beni si considerano effettuate in Italia quando hanno ad oggetto beni che al momento della cessione si trovano nel territorio nazionale.

Mentre, le prestazioni di servizi si considerano effettuate in Italia quando sono rese da un soggetto che ha il suo domicilio o la residenza nel territorio dello Stato.

In questo ambito, è giusto parlare delle cd. operazioni intracomunitarie, perché poste in essere tra soggetti appartenenti a diversi Paesi dell’Unione Europea. Il regime che disciplina questa particolare categoria di operazioni (attuato nel 1993) presenta aspetti misti, nel senso che tale regime si discosta sia dal regime previsto per le operazioni interne e sia da quello previsto per le operazioni con Paesi non membri.

Gli aspetti principali di questo sistema sono:
Le operazioni intracomunitarie in favore di un consumatore finale sono soggette all’imposta stabilita dal Paese d’origine, come se si trattasse di una comune operazione interna al Paese medesimo; e le merci acquistate possono poi liberamente circolare all’interno dell’Unione Europea senza sottostare ad alcuna imposta al momento dell’importazione delle medesime merci in altri Paesi;
Per le operazioni intracomunitarie tra soggetti IVA è stato invece tenuto fermo il principio della tassazione nel Paese di destinazione, ma con alcuni adattamenti, dovuti alla soppressione delle barriere doganali.

In particolare, per le esportazioni in favore dei soggetti IVA di altri Paesi membri dell’Unione è stato mantenuto il regime di non imponibilità che si applica anche alle esportazioni verso Paesi terzi; mentre, per le importazioni, è stata sancita l’equiparazione dell’acquisto intracomunitario con le operazioni imponibili interne, ponendosi così a carico dello stesso acquirente il compito di liquidare e versare l’imposta relativa all’acquisto medesimo, con le aliquote e le regole di norma applicabili alle operazioni interne.

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