Il Presidente del Consiglio regionale e l’ufficio di presidenza

Il Consiglio è dotato di un Presidente e di un ufficio di presidenza come previsto dall’art 122 IIIc. Le modalità di elezione sono previste dai singoli statuto e regolamenti consiliari.

Nelle Regioni a statuto speciale l’elezione del Presidente avviene a maggioranza assoluta e se il quorum non è raggiunto, si procede ad eleggere colui che ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi. Particolare la situazione in Trentino, dove è prevista un’alternanza tra il gruppo linguistico italiano e quello tedesco.

Nelle Regioni a statuto ordinario non vi è omogeneità: si va dalla maggioranza dei 2/3, alla maggioranza assoluta, o come accade in Calabria se non si ottiene la maggioranza qualificata nei primi due scrutini, si arriva al ballottaggio tra i candidati più votati.

Anche la durata del mandato è varia: dai 30 mesi, ad un anno, all’intera legislatura.

I gruppi consiliari e le commissioni permanenti

Come il Parlamento al suo interno si articola in commissioni permanenti, così i consigli regionali si articolano in gruppi consiliari.

Il criterio per prendere parte naturalmente è quello dell’appartenenza ad un determinato partito e, al contrario di quanto accade in Parlamento, in ragione del numero esiguo di consiglieri, non è previsto un numero minimo per la formazione di un gruppo, tant’è vero che possono esistere anche gruppi formati da un solo consigliere.

Esistono inoltre, come in parlamento, i cd gruppi misti.

Sulla base dei gruppi e rispettando i criteri di proporzionalità e rappresentatività, vengono costituite le commissioni.

Nelle Regioni a diritto comune, le commissioni sono dotate di varie attribuzioni. Oltre alla normale competenza delle commissioni in sede referente, sono caratterizzate da un grado di apertura maggiore rispetto a quelle parlamentari.

Hanno infatti facoltà di disporre indagini nei confronti dell’apparato amministrativo ed anche consultazioni ad ampio raggio, sia per avvalersi di esperti, ma anche per avviare uno scambio di informazioni con soggetti pubblici o privati, privi di competenze tecniche specifiche.

Per realizzare tale rapporto diretto tra le commissioni e la Comunità regionale, sono previste indagini conoscitive ed udienze legislative, dette hearings regionali, simili ad istituti del diritto inglese ed americano.

Le commissioni inoltre hanno diritto a richiedere dati, informazioni e documenti ad enti, organi ed organismi operanti sul territorio.

Organi minori, ordinari e straordinari

Giunte: sostanzialmente sono delle commissioni permanenti (giunta per il regolamento, delle elezioni, delle nomine etc). Di rilievo anche la commissione di vigilanza pubblica ed il collegio dei revisori dei conti:

Deputazioni: organi speciali e straordinari ai quali ci si dovrebbe rivolgere ogni qualvolta sia necessario sentire le Regioni in Parlamento. Potrebbero ad esempio prendere parte ai lavori delle commissioni legislative qualora siano presi in esame progetti di legge di interesse regionale.

Commissioni speciali: tra esse assumono rilievo le commissioni di inchiesta, con funzioni ispettive. Non sono dotate degli stessi poteri attribuiti alle commissioni parlamentari corrispondenti: non può essere ad esse opposto il segreto d’ufficio.

Conferenza dei presidenti: è ad essa attribuito il compito di programmare i lavori dell’intero collegio e delle commissioni permanenti.

L’autonomia contabile e funzionale

Il Consiglio, in quanto organo essenzialmente politico-legislativo, non è soggetto al controllo della Corte dei Conti, controllo che invece si estende agli atti dell’amministrazione regionale.

L’autonomia contabile è stata espressamente riconosciuta anche alle Regioni a statuto ordinario, dalla L 853/1973.

Richiedi gli appunti aggiornati
* Campi obbligatori

Lascia un commento