A partire dal 2004 in Europea si sono verificati una serie di cambiamenti che hanno avuto (fra le varie conseguenze) forti ripercussioni nel diritto penale processuale. Si è passati dall’Europa dei 15 all’Europa dei 25 con l’ingresso di 10 nuovi Stati. E’ stato regolamentato il Mandato di Arresto Europeo (MAE) che ha sostituito, fra i paesi europei, la disciplina dell’estradizione. E’, infine, stata definitivamente riconosciuta la supremazia delle regole sovranazionali e delle sentenze delle Corti Europee sulle legislazioni nazioni e sulle vicende giudiziarie interne.

Nella ricerca del riconoscimento dei propri diritti e nella tutela dei medesimi, per non parlare del riconoscimento e della tutela degli interessi, il cittadino sa che il corrispondente potere spetta tradizionalmente allo Stato. L’Europa non si sostituisce allo Stato nell’amministrazione della giustizia per il caso singolo, ma riconosce ai singoli una serie di diritti e detta regole di organizzazione e di funzionamento rivolte agli Stati.

A livello interno, l’Italia ha ratificato il Trattato di Lisbona, entrato definitivamente in vigore l’l.12.2009. Nel novembre 2008 il Consiglio GAI ha adottato la decisione sulla lotta al terrorismo, che introduce obblighi di penalizzazione della pubblica istigazione a commettere tali reati e quella sulla repressione del razzismo e della xenofobia.

Al fine della concretizzazione del principio del mutuo riconoscimento sono state adottate la decisione sull’applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle sentenze penali che irrogano pene detentive o comunque privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione Europea e quella sull’applicazione del principio del mutuo riconoscimento alle sentenze ed alle decisioni di sospensione condizionale, in vista della sorveglianza delle misure e sanzioni alternative alla pena detentiva; oltre alla direttiva sul mandato europeo di ricerca della prova.

Giova ancora evidenziare nell’estate 2015 la Grande Chambre della Corte europea, in un caso italiano ha rimodulato le posizioni di gerarchia nei rapporti tra Corti sovranazionali e Corti costituzionali dei Paesi membri, stabilendo che il ricorso al giudice delle leggi non possa essere considerato quale ricorso effettivo, ulteriormente precisando che il tenore dell’art. 6 Trattato UE per il quale «l’Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea […] che ha lo stesso valore giuridico dei trattati» (par. 1) e che «i diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell’Unione in quanto principi generali».

Nel 2015 la Corte di Giustizia ha imposto al giudice nazionale di disapplicare la norma penale (e processuale penale) interna qualora essa, stabilendo un limite massimo alla durata della prescrizione nonostante gli eventi interruttivi, impedisca la repressione di frodi gravi lesive degli interessi finanziari dell’Unione.

 

Nel 2016 è entrata in vigore la direttiva «sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali», in forza della quale «Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, fino a quando la colpevolezza di un indagato o imputato non sia stata legalmente provata, le dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche e le decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza non presentino la persona come colpevole. Ciò lascia impregiudicati gli atti della pubblica accusa volti a dimostrare la colpevolezza dell’indagato o imputato e le decisioni preliminari di natura procedurale adottate da autorità giudiziarie o da altre autorità competenti e fondate sul sospetto o su indizi di reità»; questa direttiva chiarisce come «l’onere della prova della colpevolezza di indagati e imputati incombe alla pubblica accusa e qualsiasi dubbio dovrebbe valere in favore dell’indagato o imputato. La presunzione d’innocenza risulterebbe violata qualora l’onere della prova fosse trasferito dalla pubblica accusa alla difesa . ..».

E, infine, nel 2017, quasi contemporaneamente alla approvazione della c.d. Riforma Orlando, nella vicenda Lorefice la Corte di Strasburgo ha condannato l’Italia statuendo tra l’altro che se è da ritenere non equo il processo che consente la riforma di una sentenza di assoluzione in condanna senza riassunzione delle prove dichiarative da parte del nuovo giudice, altrettanto è da ritenere non giusta e per ciò stesso non efficace e quindi non eseguibile la pena in tal modo comminata.

 

L’obbligo di interpretare in senso europeo la disciplina interna: il problema delle Decisioni Quadro e delle direttive

Quanto all’obbligo di una lettura della disciplina interna orientata in senso europeo, bisogna stabilire alcuni punti fermi.in specifico riferimento alle decisioni quadro, «sono vincolanti per gli Stati membri quanto al risultato da ottenere, salva restando la competenza delle autorità nazionali in merito alla forma e ai mezzi. Esse non hanno efficacia diretta».

Chiamata a decidere se l’obbligo di interpretare il diritto nazionale, alla luce della lettera e dello scopo delle direttive comunitarie, si applichi con gli stessi effetti e limiti qualora l’atto interessato sia una decisione quadro, la Corte di Giustizia delle Comunità Europee ha avuto modo di chiarire chele decisioni quadro “sono vincolanti” per gli Stati membri ” quanto al risultato da raggiungere, salva restando la competenza delle autorità nazionali in merito alla forma e ai mezzi”» ed «il carattere vincolante delle decisioni quadrocomporta, in capo alle autorità nazionali, ed in particolare ai giudici nazionali, un obbligo di interpreta:zione conforme nel diritto nazionale». Cosicché, nell’applicare il diritto interno, il giudice nazionale «è tenuto a farlo per quanto possibile alla luce della lettera e dello scopo della decisione quadro al fine di conseguire il risultato perseguito da questa.

Tuttavia, «l’obbligo per il giudice nazionale di far riferimento al contenuto di una decisione quadro quando interpreta la norme pertinenti al suo diritto nazionale trova i suoi limiti nei princìpi generali del diritto, ed in particolare in quelli della certezza del diritto e di non retroattività».

Inoltre, l’obbligo per il giudice nazionale di far riferimento al contenuto di una decisione quadro nell’interpretazione delle norme pertinenti del suo diritto nazionale cessa quando quest’ultimo non può ricevere un’applicazione tale da sfociare in un risultato contra legem del diritto nazionale.

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