Per salvaguardare la sicurezza di testimoni o imputati il codice aveva fatto leva sul tradizionale strumento di procedere al relativo esame a porte chiuse (art. 472 comma 3°). Con l’art. 7 d.l. 8 giugno 1992, n. 306 poi convertito, con modificazioni, nella 1. 7 agosto 1992, n. 356, il legislatore ha risposto alle esigenze di tutela con l’introduzione, tra l’altro, dell’esame a distanza.
Il 1° comma dell’art. 147-bis disp. att. continua così ad occuparsi dell’esame di persone ammesse, in base alla legge, a programmi o a misure di protezione ed a riferirsi alle sole udienze dibattimentali. Ma, trattandosi di disciplina che investe il momento dell’assunzione di un mezzo di prova, non sussistono ostacoli insormontabili ad estenderla, per intero, all’incidente probatorio. Se si dovesse ritenere inoperante la clausola posta dall’art. 401 comma 5° riuscirebbe davvero arduo sottrarre l’art. 147-bis disp. att. ad una censura di legittimitĂ per manifesta irragionevolezza.
Quanto al telesame, si distinguono ipotesi in cui l’adozione rimane discrezionale da altre in cui essa si atteggia tendenzialmente come obbligatoria. L’art. 147-bis comma 2° disp. att. ne contempla una discrezionale dove l’adozione del telesame, subordinata alla disponibilitĂ di strumenti tecnici idonei, scatta a seguito di una determinazione che il giudice o il presidente del collegio possono assumere sì d’ufficio, ma solo dopo aver sentito le parti.
Pure nella dimensione della discrezionalitĂ si collocano le ipotesi di cui al 5″ comma. Qui l’adozione del telesame non mira a garantire l’incolumitĂ del dichiarante – prescindendosi da ogni considerazione circa lo status del medesimo, come pure dai reati per cui si procede – ma a realizzare obiettivi di semplificazione processuale rimessi, non sempre congruamente, ad una richiesta delle parti. Il telesame «obbligatoriole» di cui al 3° comma non può dirsi davvero tale: è comunque fatto salvo il caso in cui «il giudice ritenga assolutamente necessaria la presenza della persona da esaminare».
La formula va riferita essenzialmente, alla mancata disponibilitĂ o al cattivo funzionamento momentaneo delle apparecchiature tecniche, ma se quest’ultima eventualitĂ si verificasse nel corso dell’esame, l’ordinanza ammissiva ben potrebbe essere revocata. Tre le ipotesi, tutte costruite in chiave soggettiva. Quella di cui alla lett a investe persone., ammesse a programmi o a misure di protezione «nell’ambito di un processo per delitti indicati dall’articolo 51, comma 3-bis nonchĂ© dall’art. 407, comma 2°, lettera a), n. 4, del codice»; devono essere esaminate le persone indicate neil’art. 210 nei cui confronti si proceda per uno dei delitti di stampo mafioso oppure con finalitĂ di terrorismo o, ancora, di eversione dell’ordinamento costituzionale.
L’ipotesi cui all’art. 147-bis comma 3° lett. c disp. att. si atteggia invece come residuale rispetto a quella della partecipazione a distanza, poichĂ© ritaglia il proprio spazio applicativo al di fuori dei presupposi disegnati dall’art. 146-bis disp. att.. Profili ancor piĂą delicati dischiude la lett. b che scatta «quando nei confronti della persona sottoposta ad esame è stato emesso il decreto di cambiamento delle generalitĂ di cui all’art. 3 d. lgs. 29 marzo 1993, n. 119» .
Qui vigono due speciali regole: anzitutto, uniformandosi a quanto giĂ prescriveva l’art. 6 comma 8° del decreto appena rammentato, il telesame sarĂ condotto sotto le precedenti generalitĂ ; inoltre, dovranno esse-re disposte «le cautele idonee ad evitare che il volto della persona sia visibile». Le modalitĂ di conduzione del telesame sono state perfezionate.
Si è, tuttavia, mantenuta la regola per cui il collegamento audiovisivo si limita n garantire «la contestuale visibilitĂ delle persone presenti nel luogo dove In persona sottoposta ad esame si trova», talchĂ© lo standard tecnici) è inferiore a quello della partecipazione a distanza. In armonia, poi, coi l’art. 146 bis comma 6° disp. att. si è attribuito al solo ausiliario del giudice il compito di documentare le operazioni effettuate. Tra di esse, merita di essere evidenziata quella di dare atto delle cautele adottate per assicurare la regolaritĂ dell’esame: non si vuole, pertanto, che il dichiarante si serva di appunti non resi visibili dall’inquadratura delle telecamere, in violazione dell’art. 499 comma 5°.
Il telesame si converte in videoconferenza se la persona da esaminare deve essere assistita da un difensore ma, come giĂ sappiamo, si tratta di ipotesi residuali rispetto alla partecipazione a distanza dell’imputato detenuto, per il quale resta ferma la disciplina piĂą garantista. La metamorfosi è decretata dall’art. 147-bis comma 4° disp. att. laddove estende le regole stabilite dall’art. 146-bis commi 3°, 4° e 6° disp. att..